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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06576/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carano: impugna la decisione per vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'assunzione di responsabilità e il ruolo secondario, e contesta l'applicazione della recidiva sulla base di precedenti risalenti e non correlati. Mazzeo: contesta la declaratoria di recidiva (vizio di legge e di motivazione) e, soprattutto, lamenta la mancata motivazione circa gli aumenti di pena applicati per i reati posti in continuazione

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso di Carano, ritenendolo infondato: la corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti valorizzando l'ammissione di colpa come strumentale e ha adeguatamente valutato la recidiva sulla base dei precedenti specifici e della gravità dei fatti. Quanto a Mazzeo, il primo motivo (recidiva) è rigettato; il secondo motivo è invece accolto: la Corte annulla la parte di sentenza relativa alla continuazione per mancata specificazione dei singoli aumenti di pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio soltanto sul punto della continuazione; nel resto i ricorsi sono respinti. Carano è condannato alle spese

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; utilizzato per censurare la legittimità dell'applicazione di norme penali (es. recidiva, continuazione)

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; impiegato per censurare carenze logiche o argomentative della sentenza impugnata

  • art. 99 cod. pen.

    disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva sulla base della pluralità, specificità e ravvicinamento dei precedenti o della pericolosità dimostrata

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato in relazione agli aumenti di pena per il concorso/continuazione; la censura riguardava la mancata motivazione degli aumenti applicati per i reati in continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    elenca i criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di indicare i criteri rilevanti quando ci si discosta dal minimo edittale

  • art. 648 cod. pen.

    delitto di ricettazione: la Corte ha osservato che il riferimento alla ricettazione nella motivazione della corte d'appello era errato, ma ha comunque ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando l'ammissione è valutata come strumentale

Massime di principio

  • L'ammissione di responsabilità non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: se valutata come strumentale o utile per evitare una requalificazione più grave, può essere valorizzata negativamente e giustificare il diniego delle attenuanti
  • La sussistenza della recidiva si valuta in relazione alla natura, specificità, pluralità e ravvicinamento dei precedenti rispetto alla condotta attuale; la risalenza temporale e la mancanza di relazione qualificata possono comunque essere argomenti validi se adeguatamente motivati
  • In caso di reati in continuazione il giudice deve motivare la determinazione degli aumenti di pena; se gli aumenti per i reati satellite sono applicati in modo contenuto la motivazione può essere anche sintetica, ma deve comunque consentire la verifica della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale
  • La Corte di legittimità valuta la correttezza, coerenza e logicità dell'argomentazione dei giudici di merito, non sostituisce il giudizio di merito: sono sufficienti motivazioni che rendano comprensibile il ragionamento, salvo omissioni rilevanti che giustifichino l'annullamento
  • Il trattamento sanzionatorio differenziato tra coimputati può essere legittimo se adeguatamente motivato (es. rinuncia all'impugnazione su specifici profili, ruoli diversi, valutazioni diverse delle circostanze)
  • Se la motivazione sulla misura e sugli aumenti di pena è carente la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quel profilo senza rimettere in discussione l'intera pronuncia

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