Cassazione Civile, Ordinanza n. 15347/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condividenti)
La controversia
La controversia riguardava lo scioglimento di una comunione su più beni immobili situati nel Comune di Chivasso. In primo grado, dopo consulenza tecnica, il tribunale aveva disposto la divisione con attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti secondo un progetto divisorio e con conguagli. La corte d'appello aveva confermato la decisione, correggendo solo il dispositivo in tema di conguagli, e aveva ritenuto preferibile la soluzione che evitava il frazionamento del locale adibito a negozio, per preservarne la vocazione commerciale e per evitare costi e pratiche amministrative onerose. Il ricorrente, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciava omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale: sosteneva che la corte territoriale non avesse considerato la quarta proposta del CTU, la quale avrebbe consentito di mantenere la destinazione economica dei beni e del negozio; contestava inoltre che solo la prima proposta garantisse la corrispondenza tra quote divisionali e quote ideali; riteneva erroneo escludere la divisibilità del negozio, sostenendo che il frazionamento non avrebbe comportato un vero frazionamento materiale e avrebbe lasciato solo elementi comuni tollerabili; deduceva, infine, la mancata valutazione delle proprie condizioni personali (disoccupazione e invalidità) e dell'uso solo parziale del capannone da parte sua, essendo il bene goduto anche dall'attore originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché l'appello era stato proposto dopo la riforma del 2012 e la sentenza di secondo grado aveva confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale preclusione, le censure erano formulate come omesso esame di fatti, ma in realtà tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali avevano già esaminato e disatteso le contestazioni sul progetto divisorio e sull'assegnazione dei beni. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o per censurare accertamenti di merito già esaminati dai giudici di appello.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Quando l'appello, proposto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012, è stato rigettato con conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare valutazioni di merito già compiute, né di ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o delle risultanze della CTU.
- Nel giudizio di divisione, la scelta tra diverse soluzioni divisionali, quando implicano apprezzamenti tecnici e di convenienza economica, appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità se la motivazione ha esaminato le alternative proposte.
- Se la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse questioni di fatto, opera la preclusione all'impugnazione di legittimità prevista dall'art. 348-ter c.p.c., nei limiti applicabili ratione temporis.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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