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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08013/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio cedente)

La controversia

Un socio uscente aveva ceduto le proprie quote di partecipazione in una società di persone a un prezzo che, secondo la sua prospettazione, era stato determinato anche tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della società. Prima della cessione egli aveva prestato fideiussione a garanzia di un’apertura di credito concessa alla società; dopo la revoca del finanziamento, aveva dovuto pagare alla banca la somma dovuta. Conveniva quindi in giudizio le socie subentrate e la società chiedendo il rimborso di quanto versato. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione veniva riformata e la domanda respinta, perché la Corte territoriale riteneva non provato che il prezzo di cessione fosse stato già parametrato al debito verso la banca e osservava che mancava una specifica regolamentazione interna tra cedenti e cessionarie circa le obbligazioni sociali pregresse. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, da un lato, violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 1950 c.c., sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come azione di regresso del fideiussore contro i debitori principali e non come questione di riparto interno tra cedente e cessionario di quote; dall’altro, lamentava vizio di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, perché la Corte d’appello aveva trattato la posizione della società e delle socie come se il thema decidendum fosse quello dei rapporti interni tra soci, senza valutare correttamente la domanda di regresso proposta nei confronti della debitrice principale e dei soggetti obbligati per le passività sociali anteriori all’ingresso in società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice d’appello, in presenza di impugnazione sul punto, non poteva sottrarsi alla qualificazione originaria della domanda come azione di regresso ex art. 1950 c.c. proposta dal fideiussore che aveva estinto il debito sociale, ma doveva prima verificare se la società, quale debitrice principale, fosse tenuta al rimborso e solo successivamente esaminare eventuali pattuizioni o questioni interne tra soci cedenti e subentranti. Ha inoltre rilevato che, quanto alle socie subentrate, doveva essere considerata la disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato solo come norma sulla interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto che la questione decisiva non fosse l’interpretazione dei patti di cessione bensì la corretta qualificazione della domanda come regresso del fideiussore.

  • art. 1950 c.c.

    Costituisce il fondamento dell’azione di regresso del fideiussore che abbia pagato il debito garantito nei confronti del debitore principale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione/contenuto della sentenza, dedotto dal ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132, n. 4, c.p.c. per censurare l’insufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 2269 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che chi entra in una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio; la regola opera anche a tutela del fideiussore che abbia estinto il debito sociale e agisca in regresso.

  • art. 2293 c.c.

    Richiamato per estendere alla società in nome collettivo la disciplina dettata dall’art. 2269 c.c. per la società semplice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione il giudice d’appello non può mutare d’ufficio la qualificazione della domanda recepita dal primo giudice quando su quel punto non vi sia stata rituale devoluzione o si sia formato giudicato interno; se la qualificazione è oggetto di gravame, il giudice deve riesaminarla alla luce della prospettazione originaria della domanda.
  • L’azione proposta dal fideiussore che abbia pagato il debito garantito va qualificata, in presenza dei relativi presupposti, come azione di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore principale, non come mera controversia sui rapporti interni tra cedente e cessionario di quote sociali.
  • Quando il fideiussore agisce in regresso per aver estinto un debito sociale, il giudice deve prima verificare la debenza del rimborso da parte della società debitrice principale; solo dopo può esaminare eventuali pattuizioni interne o accordi tra soci che incidano sui rapporti di rivalsa.
  • Nelle società di persone, chi subentra come socio risponde delle obbligazioni sociali anteriori all’ingresso, secondo la disciplina applicabile alle società personali; tale regola è rilevante anche nei confronti del fideiussore che abbia soddisfatto il creditore sociale e intenda rivalersi.

Come è indicizzato

MaterieFideiussionePartecipazioni sociali
RamiContrattiSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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