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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2045/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della manifesta illogicità e superficialità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, perché l'atto di gravame conteneva comunque deduzioni sufficientemente specifiche (criticando l'attendibilità della persona offesa e l'eccessività della pena); 2) censura per la durata irragionevole del processo, protrattosi in appello per oltre undici anni; 3) violazione di legge per notifica dell'ordinanza impugnata effettuata solo al difensore e non all'imputato contumace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte territoriale abbia applicato retroattivamente, a un impugnazione proposta nel 2012, un principio di specificità dell'appello consolidatosi solo successivamente (Sez. U. 2016), in contrasto con il principio di non retroattività di interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli sancito dall'art. 7 CEDU. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. Ha inoltre rilevato che i reati di ricettazione non sono prescritti in considerazione della recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 2 c.p.. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 648, 640, 485-491 cod. pen.

    Sono i reati contestati in primo grado (tra cui ricettazione, truffa, falsità): indicati come oggetto del procedimento; la pronuncia non ha modificato il contenuto sostanziale delle imputazioni.

  • art. 99, comma 2, n. 2, codice penale

    La dichiarazione della recidiva operata in sentenza incide sulla durata della prescrizione; perciò i reati di ricettazione non risultano ancora prescritti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7

    Invocato per il principio di non retroattività di un'interpretazione giurisprudenziale piu' sfavorevole (overruling): non è consentito applicare retroattivamente un mutamento interpretativo imprevedibile rispetto al momento del fatto/atto.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Decisione giurisprudenziale che ha consolidato un più rigoroso onere di specificità dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che tale principio non potesse essere applicato retroattivamente all'impugnazione proposta prima di quella pronuncia.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il rito camerale cartolare; la Cassazione si è pronunciata con rito camerale ai sensi di questa disposizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per il riassunto dei motivi di ricorso ai fini della trattazione in Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice non può applicare retroattivamente a impugnazioni già proposte criteri giurisprudenziali più sfavorevoli consolidatisi in epoca successiva, per effetto del principio di non retroattività sancito dall'art. 7 CEDU.
  • L'onere di specificità dell'appello deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza vigenti al momento della proposizione dell'impugnazione; se la giurisprudenza successiva inasprisce i requisiti, tale inasprimento non può essere retroattivamente pregiudizievole.
  • Nel redigere un atto di appello è importante enunciare con sufficiente precisione i punti di doglianza e collegarli al materiale probatorio (es. dichiarazioni di testi, documenti) per ridurre il rischio di eccezione di genericità.
  • Se nel provvedimento di condanna è contestata la recidiva, va controllato l'effetto sulla prescrizione: la recidiva può interrompere o prolungare i termini e rendere i reati non prescritti.
  • Le questioni processuali formali (es. modalità di notifica) devono essere dedotte e circostanziate; se non decise dalla Cassazione nel merito possono comunque essere ritenute assorbite dopo l'annullamento per altri motivi.
  • In caso di applicazione retroattiva di nuovo orientamento giurisprudenziale, valutare la richiesta di annullamento senza rinvio quando sussistono ragioni di illegittimità insormontabili per l'ordinanza impugnata.

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