Cassazione Penale, Sentenza n. 2045/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della manifesta illogicità e superficialità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, perché l'atto di gravame conteneva comunque deduzioni sufficientemente specifiche (criticando l'attendibilità della persona offesa e l'eccessività della pena); 2) censura per la durata irragionevole del processo, protrattosi in appello per oltre undici anni; 3) violazione di legge per notifica dell'ordinanza impugnata effettuata solo al difensore e non all'imputato contumace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte territoriale abbia applicato retroattivamente, a un impugnazione proposta nel 2012, un principio di specificità dell'appello consolidatosi solo successivamente (Sez. U. 2016), in contrasto con il principio di non retroattività di interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli sancito dall'art. 7 CEDU. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. Ha inoltre rilevato che i reati di ricettazione non sono prescritti in considerazione della recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 2 c.p.. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
artt. 648, 640, 485-491 cod. pen.
Sono i reati contestati in primo grado (tra cui ricettazione, truffa, falsità): indicati come oggetto del procedimento; la pronuncia non ha modificato il contenuto sostanziale delle imputazioni.
art. 99, comma 2, n. 2, codice penale
La dichiarazione della recidiva operata in sentenza incide sulla durata della prescrizione; perciò i reati di ricettazione non risultano ancora prescritti.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Invocato per il principio di non retroattività di un'interpretazione giurisprudenziale piu' sfavorevole (overruling): non è consentito applicare retroattivamente un mutamento interpretativo imprevedibile rispetto al momento del fatto/atto.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Decisione giurisprudenziale che ha consolidato un più rigoroso onere di specificità dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che tale principio non potesse essere applicato retroattivamente all'impugnazione proposta prima di quella pronuncia.
Norma procedurale che disciplina il rito camerale cartolare; la Cassazione si è pronunciata con rito camerale ai sensi di questa disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per il riassunto dei motivi di ricorso ai fini della trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- Il giudice non può applicare retroattivamente a impugnazioni già proposte criteri giurisprudenziali più sfavorevoli consolidatisi in epoca successiva, per effetto del principio di non retroattività sancito dall'art. 7 CEDU.
- L'onere di specificità dell'appello deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza vigenti al momento della proposizione dell'impugnazione; se la giurisprudenza successiva inasprisce i requisiti, tale inasprimento non può essere retroattivamente pregiudizievole.
- Nel redigere un atto di appello è importante enunciare con sufficiente precisione i punti di doglianza e collegarli al materiale probatorio (es. dichiarazioni di testi, documenti) per ridurre il rischio di eccezione di genericità.
- Se nel provvedimento di condanna è contestata la recidiva, va controllato l'effetto sulla prescrizione: la recidiva può interrompere o prolungare i termini e rendere i reati non prescritti.
- Le questioni processuali formali (es. modalità di notifica) devono essere dedotte e circostanziate; se non decise dalla Cassazione nel merito possono comunque essere ritenute assorbite dopo l'annullamento per altri motivi.
- In caso di applicazione retroattiva di nuovo orientamento giurisprudenziale, valutare la richiesta di annullamento senza rinvio quando sussistono ragioni di illegittimità insormontabili per l'ordinanza impugnata.
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