Cassazione Civile, Ordinanza n. 35170/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio nel quale il proprietario di un immobile aveva agito per la rivendica e per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rivendica e aveva condannato l'occupante al pagamento di una somma a titolo di danni da occupazione sine titulo, oltre ad una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello principale della convenuta, aveva ridotto l'importo dovuto per l'illecita occupazione e revocato la condanna per responsabilità aggravata, respingendo l'appello incidentale del proprietario sul quantum, che chiedeva la rivalutazione del valore locativo in misura molto più alta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 114, 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove sul valore locativo dell'immobile. Sosteneva che il giudice di merito avesse sottostimato il valore locativo, fondando la decisione su un parametro inadeguato (piccolo centro della provincia di Siracusa) e trascurando il fatto notorio che l'immobile si trovava a Noto, città di rilievo storico e turistico; richiamava inoltre un preliminare di vendita e una c.t.u. svolta nei gradi di merito. La controricorrente ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'uso del criterio equitativo per la liquidazione del danno da occupazione, e che tale criterio può essere sindacato solo nei limiti dell'error in procedendo o del vizio motivazionale, ipotesi che non ricorrevano nel caso concreto. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti, mentre non è deducibile come violazione di legge il semplice dissenso sulla valutazione comparativa delle prove. Nel caso di specie, il ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito delle risultanze probatorie sul valore locativo, operazione non consentita in cassazione nei termini proposti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge sostanziale o processuale; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto in realtà a contestare il giudizio di merito sulle prove.
Il parametro equitativo può essere sindacato in cassazione solo nei limiti dell'error in procedendo o del vizio motivazionale; qui tali ipotesi non ricorrevano.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
La norma non è violata quando il giudice attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; tale attività valutativa è rimessa al merito.
Richiamato nel precedente grado per la condanna per responsabilità aggravata, poi revocata in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della quantificazione del danno.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento comparativo delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che sia denunciato l'uso di un criterio legale di valutazione in contrasto con la norma.
- Quando il giudice di merito liquida equitativamente un danno, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio della decisione e non limitarsi a prospettare una diversa stima del valore economico del bene o del pregiudizio.
- La mera invocazione di elementi fattuali o documentali più favorevoli non basta se non si dimostra che la sentenza impugnata abbia omesso di confrontarsi con la ratio decidendi posta a base della quantificazione.
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