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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una struttura sanitaria accreditata per ottenere dalla ASL il pagamento della differenza tra quanto fatturato per prestazioni ospedaliere rese negli anni 1999 e 2000 e quanto effettivamente liquidato in applicazione del meccanismo di regressione tariffaria. La ASL si era opposta deducendo, tra l'altro, che le pretese erano state definite con una transazione intervenuta in precedenti giudizi e che, in subordine, vi era un tema di ingiustificato arricchimento. Il tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello la struttura sanitaria contestava la decisione, ma la Corte territoriale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda implicasse un sindacato sulle delibere amministrative di determinazione dei tetti di spesa e quindi sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione. In cassazione la struttura deduceva: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 183, commi 3 e 4, c.p.c., per non averle consentito di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio del difetto di giurisdizione; 2) violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 7 della l. n. 205/2000, per erronea declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'ASL resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la decisione della Corte d'appello sul merito e l'insussistenza del giudicato esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondate le censure sulla giurisdizione. Ha affermato che, nella specie, il petitum sostanziale riguardava soltanto l'esatto adempimento di un'obbligazione di pagamento relativa a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, senza investire il controllo di legittimità di atti autoritativi o discrezionali della PA. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato dell'ASL è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto alla rilevazione officiosa del difetto di giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio

  • art. 183, commi 3 e 4, c.p.c.

    invocato per contestare la mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato per la dedotta erronea declaratoria di difetto di giurisdizione

  • art. 7 l. n. 205/2000

    richiamato dalla ricorrente come base normativa del riparto di giurisdizione in materia sanitaria

  • art. 107 Cost.

    richiamato dall'ASL nel ricorso incidentale per censurare la pronuncia sul merito nonostante il difetto di giurisdizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dall'ASL per lamentare ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    richiamato quale norma sul riparto di giurisdizione: la domanda di pagamento per prestazioni sanitarie eccedenti i tetti di spesa, quando mira all'adempimento di un'obbligazione e non al sindacato sugli atti autoritativi, appartiene al giudice ordinario

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la domanda della struttura privata volta al pagamento di corrispettivi o differenze tariffarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando il petitum sostanziale concerne esclusivamente l'esatto adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste solo quando la domanda richieda un sindacato sulla legittimità di atti autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione; se invece la controversia si esaurisce in un rapporto paritetico e in una pretesa creditoria, la cognizione spetta al giudice ordinario.
  • In materia di giurisdizione non si forma giudicato implicito quando il giudice di primo grado si sia limitato a una pronuncia in rito, come la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • L'errore nel riparto di giurisdizione comporta cassazione della sentenza e rinvio al giudice munito di giurisdizione, con assorbimento delle questioni incidentali incompatibili con la soluzione sulla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicato

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