Cassazione Civile, Ordinanza n. 19276/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da alcuni coeredi contro gli altri, con richiesta di attribuzione delle quote secondo un progetto di distribuzione predisposto in corso di causa. Il tribunale aveva dichiarato aperta la successione e disposto la divisione giudiziale del compendio ereditario, rigettando però la domanda di accertamento di una precedente divisione consensuale fondata su due scritture private, poiché la seconda non risultava sottoscritta da due eredi. La sentenza d'appello, impugnata dal solo coerede ricorrente, aveva respinto il gravame. In cassazione il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile perché il ricorrente non aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, impedendo alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine decorrente dal deposito della decisione di merito; i controricorrenti avevano eccepito la tardività/procedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando che il ricorrente non aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza d'appello e quindi non aveva consentito alla Corte di controllare la data di decorrenza del termine per ricorrere. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata impedisce alla Corte di verificare la tempestività del ricorso e comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il termine di impugnazione dipende dalla notificazione della sentenza, il ricorrente deve depositare la relazione di notificazione per consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso.
- La mancata produzione del documento necessario a dimostrare la data di notificazione della sentenza impugnata integra improcedibilità del ricorso, senza che possa supplirvi una mera allegazione difensiva della parte.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19210/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19211/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2022 del 15/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →