Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società attiva nella telefonia aveva stipulato, insieme a due società assicurative poi confluite nell'attuale resistente, e a una società terza incaricata della distribuzione, un accordo finalizzato ad abbinare prodotti telefonici e polizze assicurative per la clientela. Secondo la ricorrente, l'accordo prevedeva che la società assicurativa studiasse e realizzasse prodotti assicurativi in collaborazione con la società terza, mentre quest'ultima, designata dalla ricorrente, doveva distribuire i prodotti assicurativi; in seguito sarebbero emersi disservizi, sospensione dell'emissione di nuove polizze e contatti diretti con la clientela della ricorrente. La ricorrente aveva chiesto la risoluzione dell'accordo e il risarcimento dei danni sia alla società assicurativa sia alla società terza. In primo grado le domande verso la compagnia assicurativa erano state respinte, mentre era stata accolta solo in parte la domanda contro la società terza; in appello la domanda della ricorrente era stata ritenuta inammissibilmente modificata, perché inizialmente riferita agli inadempimenti della società terza e solo successivamente costruita come responsabilità diretta della compagnia assicurativa, oltre ad ulteriori voci creditorie aggiunte in sede di precisazione delle conclusioni. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come mutamento della domanda la precisazione delle responsabilità della compagnia assicurativa; violazione degli artt. 1362, 1374 e 1375 c.c. per non avere dato il corretto rilievo all'assetto negoziale, al ruolo della designazione della società terza, alla facoltà di recesso e ai doveri di controllo e leale collaborazione; violazione dell'art. 360 n. 5 e dell'art. 345 c.p.c. per non avere considerato gli accertamenti peritali sulle provvigioni e per avere escluso voci di danno ulteriori. La società terza ha proposto a sua volta ricorso incidentale sul tardivo deposito del proprio appello incidentale, sostenendo che fosse comunque tempestivo rispetto ai termini ordinari di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili e in parte infondati i motivi del ricorso principale, osservando innanzitutto che la censura era aspecifica perché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto dell'atto di citazione originario, con violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; ha poi rilevato che le doglianze sul preteso mutamento della domanda non dimostravano in modo puntuale che la responsabilità diretta della compagnia fosse stata effettivamente dedotta sin dall'inizio, né che le nuove richieste economiche fossero comprese nella domanda originaria di risarcimento del mancato guadagno; ha inoltre affermato che, una volta ritenuta inammissibile la modifica della domanda, restava assorbito il sindacato sul merito; la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque preclusa per la doppia conforme; quanto al motivo sull'interpretazione dei contratti, la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a una delle plausibili interpretazioni adottate dal giudice di merito. Sul ricorso incidentale ha invece confermato che l'appello incidentale, proposto oltre il termine di cui all'art. 343 c.p.c., è inammissibile anche se non siano ancora decorsi i termini lunghi di impugnazione ordinaria. Quanto alle spese, ha compensato quelle tra ricorrente principale e incidentale, ma ha condannato la ricorrente principale a rifondere le spese in favore della compagnia assicurativa controricorrente.
Norme richiamate
preclude in appello la proposizione di domande nuove o comunque mutate oltre i limiti consentiti; la modifica della domanda non può tradursi nell'aggiunta di capi autonomi e ulteriori rispetto a quelli originari.
il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, se necessario, la riproduzione degli atti e documenti rilevanti, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo, pena l'inammissibilità per aspecificità.
art. 183, quinto comma, c.p.c.
la precisazione della domanda consente emenda o chiarimento, ma non l'introduzione di nuove e ulteriori ragioni creditorie o di capi autonomi non ricompresi nella domanda originaria.
l'interpretazione del contratto deve muovere dal testo e integrarsi con buona fede e correttezza; tuttavia, in cassazione non può essere sostituita la lettura proposta dalla parte a una delle interpretazioni plausibili adottate dal giudice di merito.
il vizio di omesso esame non è deducibile quando opera la doppia conforme di merito ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
l'appello incidentale deve essere proposto nel termine proprio previsto per la costituzione dell'appellato; se tardivo è inammissibile, anche se non sia scaduto il termine lungo per l'impugnazione autonoma.
i termini ordinari per l'impugnazione autonoma non sanano il tardivo deposito dell'appello incidentale, che resta assoggettato al termine specifico di cui all'art. 343 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduca errori processuali o di fatto deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, riproducendone il contenuto essenziale e localizzandoli nel fascicolo; la mera allegazione o il richiamo generico non consente il controllo di cassazione.
- La modifica della domanda è ammissibile solo nei limiti dell'emenda o della precisazione; è invece preclusa quando introduca fatti costitutivi diversi, nuove basi di responsabilità o ulteriori capi di pretesa economica non ricompresi nella domanda originaria.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile o preclusa la domanda, le eventuali argomentazioni sul merito inserite ad abundantiam non impongono un autonomo onere di impugnazione e non spostano la ratio decidendi della decisione.
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione/violazione dei canoni legali; non è consentito ottenere una nuova valutazione del testo negoziale quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia una delle interpretazioni plausibili.
- L'appello incidentale deve essere proposto nel termine previsto per la costituzione dell'appellato; il fatto che siano ancora aperti i termini generali per l'impugnazione autonoma non rende tempestiva l'impugnazione incidentale tardivamente depositata.
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