Cassazione Penale, Ordinanza n. 08721/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, il quale a sua volta aveva rigettato un'istanza ex art. 35-ter ord. pen. relativa al trattamento carcerario subito durante periodi di detenzione in due istituti penitenziari. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione, ma la Corte rileva che, nella sostanza, le doglianze miravano a contestare il contenuto della relazione dell'amministrazione penitenziaria e a contrapporre ad essa altri dati fattuali, fatti notori e articoli di giornale. Si trattava quindi di censure dirette a ottenere una rivalutazione del merito e dell'accertamento fattuale, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'istanza del detenuto per il rimedio conseguente al trattamento detentivo lamentato; la decisione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di legittimità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di merito.
- La contestazione del contenuto di una relazione dell'amministrazione penitenziaria, quando si risolve in una diversa lettura di fatti e circostanze, non integra un vizio scrutinabile in sede di legittimità se richiede un accertamento di merito precluso alla Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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