Cassazione Penale, Ordinanza n. 12948/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La censura, però, si risolveva nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio, per ottenere una ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse diretta soltanto a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto e una rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata presentasse un vizio riconducibile all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto di condanna confermata in appello
circostanza aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna confermata
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
delimita il vizio denunciabile in cassazione in materia di motivazione; non consente una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consistere nella semplice contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più favorevole dal ricorrente.
- Se la sentenza di merito presenta una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata, la censura che mira solo a una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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