Cassazione Penale, Sentenza n. 39977/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d\'Appello di Milano del 13/02/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano. L\'imputata deduceva: i) nullità per mancata notifica della citazione per appello e omessa conoscenza della nomina del nuovo difensore (artt. 178, 179 c.p.p., art. 96 e 601 c.p.p.); ii) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla ricostruzione dei fatti relativi a omissione di adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali (art. 646 c.p.); iii) insufficienza della prova sia dell\'elemento materiale sia dell\'elemento soggettivo del reato contestato; iv) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), sostenendo che la condanna riguarderebbe fatti non specificamente contestati; v) errata valutazione delle circostanze attenuanti, difetto di motivazione nella dosimetria della pena e violazione dell\'art. 133-bis c.p. relativamente alla capacità di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la comunicazione della nomina del nuovo difensore (31/05/2023) fosse successiva alla data del decreto di citazione (23/05/2023) e ha richiamato il principio secondo cui l\'avviso di fissazione dell\'udienza si effettua al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità all\'atto della fissazione; inoltre ha osservato che la revoca dell\'elezione di domicilio da parte del difensore, se non comunicata formalmente dall\'imputato all\'autorità procedente, non ha efficacia. I motivi relativi alla valutazione delle prove (secondo e terzo) sono stati ritenuti aspecifici e costituiti da una mera richiesta di rivalutazione del merito; il quarto motivo (correlazione imputazione-sentenza) è stato rigettato poiché la Corte territoriale aveva ampiamente motivato che i fatti rientravano nel materiale probatorio noto e dibattuto; l\'ultimo motivo sulle attenuanti e sulla dosimetria è stato considerato infondato perché la motivazione di merito era congrua e non manifestamente illogica. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rifusione in favore della parte civile Lucchi s.r.l. delle spese di costituzione e difesa liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero aspecifici (improponibili come rimedi di legittimità) o manifestamente infondati e quindi non idonei a fondare il ricorso
art. 178 c.p.p.
Riferimento alle nullità per difetto di notifica di atti; la Corte ha ritenuto inesistente la nullità perché la citazione era anteriore alla comunicazione del nuovo difensore
art. 179 c.p.p.
Norma sulle nullità processuali; la Corte ha valutato l\'assenza di nullità insanabile alla luce delle tempistiche e della validità dell\'elezione di domicilio
art. 96 c.p.p.
Norma sulle comunicazioni alle parti; utilizzata nel richiamo delle regole di notifica e conoscenza degli atti processuali
art. 601 c.p.p.
Regola sulle notifiche nel procedimento di appello; la Corte ha verificato la correttezza formale delle notifiche rispetto alla situazione temporale delle nomine difensive
art. 646 c.p.
Delitto contestato (appropriazione di documenti/atti); la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato in base alle risultanze probatorie (libri e bilanci approvati e non restituiti, trasmissione di denuncia IVA)
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza; interpretato nel senso che la valutazione deve considerare anche l\'intero materiale probatorio portato a conoscenza dell\'imputato, e non solo la lettera del capo di imputazione
art. 162 c.p.p.
Disposizione sull\'elezione di domicilio e sue formalità; la Corte ha affermato che la revoca dell\'elezione è efficace solo se comunicata dall\'imputato all\'autorità procedente
art. 62-bis c.p.
Circostanza attenuante della continuazione o recidiva specifica richiamata nel quadro motivazionale sulla personalità e gravità, utilizzata nella valutazione delle attenuanti generiche
art. 133 c.p.
Regole sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non contraddittoria, escludendo un sindacato di legittimità sulla discrezionalità della dosimetria
art. 133-bis c.p.
Disposizione relativa all\'erogazione di sanzioni pecuniarie in alternativa o secondo le condizioni economiche; la Corte ha giudicato il motivo generico e privo di elementi concreti sulle condizioni economiche della ricorrente
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, ivi compresa la condanna alle spese; applicata per irrogare le sanzioni economiche e le spese processuali
Massime di principio
- La notifica della citazione d\'appello è efficace rispetto al difensore che era titolare dell\'incarico al momento dell\'adozione dell\'atto: le nomine successive non retroagiscono per invalidare una citazione già emessa
- L\'elezione di domicilio è un atto formale; la revoca dell\'elezione da parte del difensore trova efficacia solo se l\'imputato ne dà formale comunicazione all\'autorità procedente
- In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione del merito probatorio sono generalmente inammissibili se non specificano vizi di diritto; è necessario porre rilievi di legittimità chiari e circostanziati
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza si valuta sull\'intero materiale probatorio conosciuto dall\'imputato, non solo sulla formulazione letterale del capo di imputazione: per essere rilevante la difformità deve essere tale da cagionare sorpresa e pregiudizio reale al diritto di difesa
- La valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è in larga parte rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrio
- Per evitare rischi processuali, il soggetto difeso dovrebbe formalizzare tempestivamente ogni revoca o nuova elezione di domicilio direttamente all\'autorità giudiziaria e assicurarsi della ricezione da parte della cancelleria
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