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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30590/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: il ricorrente censura la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile nonostante il Tribunale avesse dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza di primo grado. Sosteneva che l'art. 541 dispone come presupposto per la rifusione delle spese l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento della parte civile, situazione non presente nel caso di estinzione per prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili relative alla regolazione delle spese processuali, la parte della sentenza che aveva condannato Zocchi al pagamento delle spese in favore della parte civile. La Corte ha affermato il principio secondo cui, quando il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado e dichiarata dal giudice, non può essere disposta la condanna alle spese in favore della parte civile in mancanza di una pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno. La Corte ha inoltre richiamato la diversa ipotesi — non presente nel caso — in cui la prescrizione intervenga dopo una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria, nella quale le statuizioni civili e la condanna alle spese possono comunque essere mantenute.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    testualmente indica quale presupposto l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno

    L'art. 541 richiede l'accoglimento della domanda civile (restituzione o risarcimento) come presupposto per condannare l'imputato al rimborso delle spese della parte civile; in assenza di una pronuncia di condanna civile (es. quando il reato è estinto per prescrizione antecedente alla sentenza di primo grado) non può essere disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile.

  • artt. 538 e 539 cod. proc. pen.

    Letti sistematicamente con l'art. 541, confermano che la liquidazione delle spese in favore della parte civile presuppone l'accertamento della responsabilità e la condanna dell'imputato, anche in forma generica.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La decisione del giudice d'appello sugli effetti civili del reato estinto presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa in primo grado; se la causa estintiva era già matura prima della sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per mantenere le statuizioni civili.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. pen.

    Richiamati per indicare che l'azione civile nel processo penale si regola secondo i criteri tipici del processo civile (principio di soccombenza) nella distribuzione delle spese.

  • D.P.R. n. 380/2001, artt. 93 e 94

    Norme del reato contestato al ricorrente; la loro menzione riguarda il capo di imputazione poi estinto per prescrizione e non incide sulla regola per la condanna alle spese civili quando la prescrizione è anteriore alla sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Se la prescrizione estingue il reato prima della sentenza di primo grado e ciò è rilevato dal giudice, non può essere disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, in assenza di una pronuncia che accolga la domanda di restituzione o di risarcimento.
  • La parte civile che non ottiene dalla sede penale una pronuncia di condanna per il risarcimento può agire in sede civile per ottenere il risarcimento e il rimborso delle spese sostenute nel giudizio penale.
  • Se invece la prescrizione sopravviene dopo una sentenza di primo grado che aveva già accolto la domanda risarcitoria, le statuizioni civili e la condanna alle spese possono rimanere valide e essere confermate, perché si fondano su una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili.
  • La distribuzione delle spese connesse all'azione civile nel processo penale si basa, in linea generale, sul principio della soccombenza proprio del processo civile.
  • Il giudice d'appello che dichiari la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza e non può condannare l'imputato alle spese in favore della parte civile.

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