Cassazione Civile, Ordinanza n. 39773/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia riguarda la convalida giudiziale della proroga del trattenimento di un cittadino nigeriano presso il CPR di Palazzo San Gervasio, disposta dal Giudice di pace di Melfi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo: 1) difetto di motivazione della convalida della proroga; 2) violazione dei termini previsti per il trattenimento; 3) omessa comunicazione della richiesta di proroga e omessa traduzione degli atti; 4) violazione delle norme in tema di traduzione nella lingua madre e di verifica della comprensione della lingua italiana. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione del giudice di pace meramente apparente, perché limitata a una formula stereotipata di richiamo ai presupposti di legge senza dare conto delle contestazioni difensive. I motivi restanti sono stati dichiarati assorbiti. Il provvedimento di convalida della proroga del trattenimento è stato cassato con rinvio al Giudice di pace di Melfi, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La convalida della proroga del trattenimento richiede una motivazione effettiva e non meramente assertiva; il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di legge.
I motivi sono stati formulati come censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; il primo è stato accolto e gli altri assorbiti.
Richiamato con riferimento alle censure di violazione di legge relative ai termini del trattenimento e alla traduzione degli atti.
Richiamato per il difetto di motivazione del provvedimento di convalida.
Richiamato per le censure sulla mancata verifica della lingua madre e della comprensione dell'italiano.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'obbligo di traduzione nella lingua conosciuta o madre dello straniero.
Massime di principio
- Il provvedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero deve essere sorretto da motivazione concreta e specifica, idonea a dar conto delle ragioni della decisione e delle contestazioni sollevate dalla difesa.
- Una motivazione stereotipata o meramente recettizia dei presupposti legali non è sufficiente a legittimare la proroga del trattenimento.
- Quando viene accolto il motivo relativo al difetto di motivazione del provvedimento, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
- Nel giudizio di cassazione il provvedimento impugnato può essere cassato con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese.
- rami
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