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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30754/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il suo ricorso e cassando con rinvio la sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva indicato come giudice di rinvio il Tribunale di Tivoli anziché il Tribunale di Viterbo. Secondo la ricorrente, l'indicazione sarebbe stata frutto di un mero lapsus, perché dalla stessa ordinanza emergeva che il giudice che aveva pronunciato la decisione cassata era il Tribunale di Viterbo. La Corte ha però rilevato che non vi erano elementi univoci nel testo della precedente ordinanza che facessero emergere una volontà diversa da quella espressa nel dispositivo e che la richiesta, sotto la veste della correzione materiale, mirava in realtà a riformare la statuizione sulla designazione del giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza o ordinanza di cassazione non è modificabile, salvo il caso di errore materiale evidente e desumibile in modo univoco dal provvedimento stesso. Poiché nella motivazione della precedente ordinanza non risultava alcun elemento idoneo a far ritenere che la Corte avesse voluto designare un giudice diverso da quello indicato nel dispositivo, la domanda è stata ritenuta inammissibile. Non sono state liquidate spese, in ragione della natura lato sensu amministrativa e non contenziosa del procedimento e della mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina la trattazione in camera di consiglio della proposta del relatore nel procedimento accelerato.

  • art. 383 c.p.c.

    ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata

    impone che il giudizio di rinvio sia affidato a un giudice di pari grado, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato per escludere che la questione possa essere recuperata come vizio di competenza non rilevato tempestivamente.

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come unico rimedio ordinario di impugnazione della sentenza di cassazione, nei limiti della revocazione.

  • art. 391-ter c.p.c.

    richiamato per ribadire l'eccezionalità dei rimedi avverso le decisioni della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il relativo contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale della decisione di cassazione è ammessa solo quando dal provvedimento emerga in modo univoco un dissenso tra volontà del giudicante e testo esterno; non è utilizzabile per ottenere una sostanziale riforma della statuizione sul giudice di rinvio.
  • La designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è coperta da giudicato formale e non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi del processo, salvo i limitati rimedi straordinari previsti dall'ordinamento.
  • L'art. 383 c.p.c. richiede la necessaria alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, alterità che può essere assicurata anche mediante indicazione di un ufficio giudiziario diverso da quello di provenienza della decisione annullata.
  • La mera circostanza che la sentenza cassata provenisse da un determinato tribunale non basta a dimostrare che la diversa indicazione del giudice di rinvio sia frutto di errore materiale.
  • In un procedimento di correzione dell'errore materiale di natura non contenziosa, la mancata costituzione degli intimati può escludere la liquidazione delle spese, e non ricorrono automaticamente i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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