Cassazione Civile, Sentenza n. 17198/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso principale di Indraccolo Giovanna contestava la mancata corretta applicazione dell'obbligo di collazione previsto dal testamento del de cuius (Luigi Indraccolo), in particolare l'omessa fase dei prelevamenti/compensazioni nel piano di riparto e la mancata pronuncia sulla restituzione alla massa ereditaria dell'eccedenza del valore dei beni donati a favore di Indraccolo Enrico Maria rispetto alla sua quota di legittima. Erano altresì dedotte questioni relative all'inclusione di somme percepite successivamente nella massa ereditaria e la corretta valutazione dei beni espropriati (tassazione). Il ricorso incidentale di Indraccolo Enrico Maria contestava l'obbligo di collazione e la validità/operatività della donazione del 31.3.1956 (presunta riguardare beni dotali), oltre a chiedere il rinnovo della CTU per la valutazione delle quote societarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da terzo per mancata riassunzione del procedimento di appello e ha respinto il ricorso incidentale di Indraccolo Enrico Maria. Ha invece accolto in parte il ricorso principale di Indraccolo Giovanna ritenendo fondata la censura relativa all'omessa e insufficiente pronuncia sulla concreta operatività degli effetti della collazione nel piano di riparto (in particolare sulla mancata determinazione della restituzione in denaro dell'eccedenza dei beni donati a favore di Enrico Maria ai sensi dell'art. 724 c.c. e per consentire i prelevamenti ex art. 725 c.c.). La Corte ha annullato in parte la decisione impugnata per questo motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame e per le conseguenti determinazioni (anche sulle spese). Ha confermato la legittimità dell'ordine di rinnovazione della CTU sulla valutazione delle quote societarie (provvedimento di merito insindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione) e rilevato la possibilità di esigere un ulteriore contributo unificato da parte di Enrico Maria se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina della collazione, osservando che con la riforma del 1975 la collazione si estende anche ai discendenti (inclusi i nipoti) e può operare anche nella successione testamentaria; i nipoti istituiti nel testamento possono essere destinatari della collazione anche se non succedono per rappresentazione.
La sentenza richiama l'articolo come fondamento per la restituzione in denaro della eccedenza risultante dalla collazione quando il donatario non conferisce in natura i beni donati: la Corte ritiene che la restituzione dell'eccedenza rientri negli effetti legali della collazione.
Collegato all'art. 724, disciplina i prelevamenti e compensazioni: la Corte osserva che il piano di riparto avrebbe dovuto prevedere i prelevamenti ex art. 725 per ristabilire la par condicio dei coeredi.
art. 190 cod. civ. (previgente)
La Corte richiama la norma previgente sul vincolo dotale e la nullità degli atti dispositivi senza autorizzazione, ma sottolinea che la nullità poteva essere fatta valere solo dalla dotata (Viva Giovanna) e non da terzi come Enrico Maria, e che la documentazione indiziava l'esistenza di autorizzazioni ovvero la reiterata accettazione delle attribuzioni.
Richiamato in relazione ai limiti del giudicato: la Corte analizza i confini del giudicato (anche implicito) e stabilisce che le questioni relative alla collazione erano già state definite nei precedenti gradi.
Norma di legittimità utilizzata per censurare errori di diritto e di motivazione; la Corte applica i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione e valuta i motivi di fatto/non contestati secondo le regole di sindacabilità.
Rilevati in relazione alla riassunzione del giudizio interrotto per morte: la Corte afferma che l'eventuale estinzione del giudizio di appello deve essere dichiarata dalla Corte d'Appello mediante la riassunzione/inerzia, e non può essere direttamente fatta valere in Cassazione da parte di un terzo non parte interessato.
L. n.151/1975 (riforma diritto di famiglia)
La riforma ha esteso la portata della collazione ai discendenti (e modificato il regime della dotale); la Corte la utilizza per confermare che la collazione può investire anche i nipoti.
Richiamato in relazione al diritto di rivalsa per spese anticipate in sede di CTU: la Corte d'Appello aveva riconosciuto a favore di chi aveva anticipato l'intero costo il diritto di regresso, trattandosi di obbligazione processuale.
L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17 e art.13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto che, avendo respinto il ricorso incidentale, sussistono presupposti per l'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte di Indraccolo Enrico Maria, se dovuto.
Massime di principio
- La collazione può operare anche nella successione testamentaria e riguarda, per effetto della riforma del 1975, i discendenti (compresi i nipoti), anche se chiamati a succedere per testamento e non per rappresentazione.
- Se dai calcoli di collazione emerge che il valore dei beni donati a un legittimario eccede la sua quota di riserva, il donatario deve restituire alla massa ereditaria l'eccedenza (anche in denaro) per consentire i prelevamenti e ristabilire la par condicio degli eredi, senza necessità di un'azione di riduzione da parte dei coeredi testamentari.
- I vizi relativi a beni dotali (previgente disciplina) possono essere fatti valere dalla dotata; terzi non legittimati non possono invalidare atti dispositivi in suo favore se la dotata non impugna.
- Le questioni già decise con giudicato, anche implicito, precludono la rinnovazione delle stesse e devono essere ricostruite tenendo conto del contenuto complessivo delle decisioni di merito e dei motivi d'appello precedenti.
- L'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo l'interruzione per morte di una parte dev'essere gestita con le forme di riassunzione presso la Corte d'Appello; non spetta a un terzo far valere direttamente in Cassazione l'estinzione del processo di appello.
- La nomina o il rinnovo della CTU rientra nella discrezionalità del giudice del merito; in Cassazione può essere sindacata solo la carenza o inadeguatezza motivazionale.
- Elementi di debito fiscale non liquidi o non ancora esigibili non necessariamente incidono sulla massa ereditaria fino a che non siano provati come esigibili; il carico fiscale può gravare sull'assegnatario con diritto di regresso degli altri coeredi verso colui che ne risulti definitivamente responsabile.
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