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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14603/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che non conteneva una critica specifica e argomentata alla decisione di appello e non confutava le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a otto mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011. Dal testo risulta che l'unico motivo di appello riguardava il dedotto difetto dell'elemento psicologico del reato; il ricorso per cassazione, però, non sviluppava una critica argomentata sui capi o punti della decisione e si limitava a una generica censura per l'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Individua il reato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che il ricorso abbia prospettato in modo specifico una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio, limitandosi a una censura generica dell'omesso rilievo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una critica specifica e argomentata ai capi o punti della decisione impugnata.
  • Non è sufficiente dedurre in modo generico l'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. se non si confrontano puntualmente le argomentazioni della sentenza di merito.
  • La censura sul difetto dell'elemento soggettivo, già esaminata e respinta in appello, deve essere riproposta in cassazione con autonoma e specifica confutazione della motivazione decisoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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