Cassazione Penale, Sentenza n. 33537/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Baratti era stato condannato per tentativo di peculato. La Corte di cassazione, con sentenza n. 5387/2022, aveva annullato con rinvio chiedendo al giudice di merito di verificare la sussistenza della causa di non punibilità per desistenza volontaria (art. 56, comma 3, cod. pen.). In sede di rinvio la Corte di appello ha escluso la desistenza rilevando che il ritiro dell'annuncio di vendita era dovuto al mancato ricevimento di offerte (insuccesso dell'azione) e non a una scelta volontaria dell'agente di non proseguire nell'azione criminosa. Baratti ha impugnato la decisione per vizio di motivazione e per mancato riconoscimento della desistenza volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la Corte di appello si sia conformata ai principi di diritto richiamati nella sentenza rescindente: la desistenza volontaria richiede una decisione libera non determinata da cause esterne o dall'insuccesso dell'azione. Le censure del ricorrente sono state valutate come una diversa lettura delle stesse risultanze di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56, comma 3, codice penale
La causa di non punibilità per desistenza volontaria richiede che l'interruzione dell'azione criminosa sia frutto di una scelta volontaria dell'agente, non determinata da cause esterne o dall'estrema improbabilità o insuccesso dell'azione; se il ritiro è causato dall'insuccesso o da fattori esterni, ricorre il tentativo e non la desistenza.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione del ricorso inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata per imporre a Baratti il pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Per riconoscere la desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.) è necessario che la rinuncia derivi da una libera decisione dell'agente, non da circostanze esterne, dall'insuccesso dell'impresa delittuosa o dall'eccessivo rischio di essere scoperti.
- Il semplice ritiro dell'annuncio o l'abbandono dell'azione perché non si sono verificate le condizioni di successo (es. mancata ricezione di offerte) indica in genere l'insuccesso della condotta e non la desistenza volontaria.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove o dell'attendibilità delle dichiarazioni rese: tali rilievi costituiscono sindacato di merito e sono inammissibili a meno che non emergano vizi di motivazione palesi e manifesti.
- Se la Corte di cassazione rinvia per un accertamento puntuale (es. sulla desistenza), il giudice del rinvio deve applicare i principi di diritto indicati e motivare la sua valutazione; però la valutazione della credibilità e dell'interpretazione dei fatti resta rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione.
- Il ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione del ricorso, a un'ammenda a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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