Cassazione Penale, Sentenza n. 38457/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Pistoia n.1604/2014 (irrevocabile 23/09/2022) volta a ottenere la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e la rettifica della condanna con eliminazione della quota di pena determinata dall'aggravante della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p.; dedotta errata applicazione della recidiva alla luce dell'estinzione, per affidamento in prova, di una precedente condanna e delle successive pronunce di Sezioni Unite in materia di recidiva e obbligo motivazionale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) non è ammissibile chiedere la revisione per far valere l'estinzione per prescrizione intervenuta durante il giudizio se non rilevata d'ufficio o dedotta prima; 2) le ipotesi di revisione sono tassative (art. 630 c.p.p.) e il mutamento giurisprudenziale non costituisce di per sé causa di revisione; 3) la giurisprudenza sulla recidiva richiede valutazione e motivazione del giudice e non introduce novità idonea a sovvertire il giudicato nel procedimento di revisione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Norme richiamate
La recidiva non opera automaticamente: la sua configurabilità richiede verifica e motivazione da parte del giudice; la recidiva reiterata ha profili specifici ma anche questa non giustifica un automatismo sanzionatorio salvo ipotesi tassative
Le fattispecie che legittimano la revisione sono tassative; il mutamento giurisprudenziale non è previsto come causa di revisione
Riferita dalla Corte costituzionale: mutamento di giurisprudenza, anche se deciso dalle Sezioni Unite, non comporta automaticamente revoca della sentenza di condanna passata in giudicato
art. 7 CEDU
Il principio della lex mitior e i limiti della retroattività non si estendono automaticamente ai mutamenti di giurisprudenza; la Corte EDU ha trattato la prevedibilità e accessibilità dell'interpretazione, ma non impone che ogni overruling giurisprudenziale travolga il giudicato
Corte costituzionale, sent. n. 230/2012
Conferma l'inidoneità dei mutamenti giurisprudenziali a sovvertire il giudicato e sottolinea la funzione persuasiva, non normativa, degli orientamenti delle Sezioni Unite
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 32318/2023
Ha chiarito regole applicative sulla recidiva reiterata e obbligo motivazionale del giudice; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che tale orientamento non costituisca novum idoneo, di per sé, a fondare la revisione
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 35738/2010 (Calibè) e successive n. 20798/2011 (Indelicato) e n. 3585/2020 (Li Trenta)
Affermano l'obbligo del giudice di valutare in concreto la recidiva e motivare sia in caso di riconoscimento sia in caso di esclusione; ribadiscono il ripudio di qualsiasi automatismo nella configurazione della recidiva
Corte costituzionale, sent. n. 192/2007
Ha analizzato criticamente le questioni sulla recidiva reiterata e il divieto di automatismi, riconoscendo comunque la possibilità di letture costituzionalmente conformi della norma
Massime di principio
- Una domanda di revisione non può fondarsi esclusivamente sul fatto che la prescrizione sia maturata durante il processo se ciò non è stato rilevato d'ufficio o dedotto dalla parte nel primo grado o nell'appello
- Il mutamento giurisprudenziale, anche se pronunciato dalle Sezioni Unite, di norma non costituisce di per sé motivo legittimante per la revisione della sentenza irrevocabile; per sovvertire il giudicato servono ipotesi previste dalla legge o pronunce di incostituzionalità
- La recidiva va sempre valutata e motivata dal giudice in concreto; la sua contestazione deve essere affrontata nei gradi di impugnazione ordinari o, se pertinenti, con rimedi in esecuzione, ma non è automaticamente idonea a giustificare la revisione
- Se l'obiettivo è rivedere l'effetto di precedenti estinti (per es. per affidamento in prova o indulto) sulla recidiva, va considerata la via dell'incidente di esecuzione o altri rimedi processuali specifici e non la revisione quando le condizioni legali non ricorrono
- In situazioni analoghe è necessario documentare con precisione quale ipotesi di revisione prevista dalla legge si intende attivare e, se si invoca giurisprudenza cambiata, valutare la possibilità reale di rimedio alternativo (ricorso per errore di fatto, incidente di esecuzione, ricorso straordinario) prima di proporre revisione
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