Cassazione Penale, Sentenza n. 07540/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e la contestuale integrazione delle prescrizioni ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Sono stati prospettati due motivi: (1) vizio motivazionale, cioè illegittima valutazione della pericolosità sociale nonostante il percorso positivo post-pena (lavoro esterno, arresti domiciliari senza violazioni); (2) errata applicazione di norme di legge per avere la Corte d'appello integrato unilateralmente il "decalogo" delle prescrizioni (art. 8, comma 4) mediante un presunto rimedio di correzione (art. 130 c.p.p.), arrecando modifiche discrezionali non automatiche e senza motivazione o impugnazione del P.M.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: il primo motivo (doglianza motivazionale) è stato ritenuto inammissibile perché il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente; il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto illegittima l'integrazione unilaterale delle prescrizioni ex art. 8, comma 4, operata senza adeguata motivazione e senza che sussistesse la possibilità di usare l'art. 130 c.p.p. per introdurre modifiche essenziali. Conseguenza: annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle ulteriori prescrizioni ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (ossia quelle integrazioni/disposizioni aggiuntive ritenute illegittime); le restanti statuizioni della decisione impugnata restano ferme.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 8, comma 4
Il elenco di prescrizioni previsto non è di applicazione automatica: l'imposizione di specifiche prescrizioni (es. permanenza notturna, divieto di partecipare a pubbliche riunioni) richiede una valutazione motivata della loro necessità e proporzionalità rispetto alle esigenze di controllo
d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3
"Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge"
Limita il ricorso per cassazione ai profili di violazione di legge; le doglianze esclusivamente motivazionali sono ammissibili solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamato come norma limitativa delle deduzioni di cassazione in relazione ai vizi motivazionali; consente l'impugnazione per specifiche violazioni di legge o motivazione carente nei termini ammessi dalla giurisprudenza
codice di procedura penale, art. 130
"correzione degli errori materiali"
L'art. 130 non può essere utilizzato per integrare o modificare sostanzialmente il contenuto di un provvedimento (ossia per apportare cambiamenti discrezionali o essenziali); è limitato alla rettifica di errori materiali, non all'introduzione di nuove prescrizioni non previste o non motivate
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge; le critiche puramente motivazionali sono ammissibili solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente
- Le prescrizioni previste dall'art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011 non si applicano automaticamente con la misura di sorveglianza speciale: il giudice deve valutare specificamente e motivare la loro necessità e proporzionalità rispetto al caso concreto
- Non è consentito utilizzare lo strumento dell'art. 130 c.p.p. per integrare o aggiungere disposizioni che modificano in modo essenziale il contenuto del provvedimento; tali modifiche richiedono un procedimento motivato e, se necessario, l'intervento delle parti (es. P.M.)
- Se il giudice impone prescrizioni aggiuntive senza adeguata motivazione o senza titolo processuale per farlo, la Cassazione può annullare quelle prescrizioni senza rinvio, lasciando in vita le altre statuizioni legittime
- Nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali (es. libertà di circolazione, diritto di riunione) il principio di minima compressione impone una motivazione rigorosa quando si limitano diritti attraverso prescrizioni preventive
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