Cassazione Penale, Ordinanza n. 34065/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, amministratore unico di un’impresa manifatturiera, era stato condannato in primo grado alla pena di 40 giorni di arresto per non avere trasmesso al personale dell’Ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, documentazione relativa a un rapporto di lavoro intercorso tra il 2015 e il 2018. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 settembre 2025, aveva confermato la condanna. Con i primi due motivi il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’affermazione della responsabilità e al principio di legalità; con il terzo contestava la motivazione sull’obbligo di conservazione della documentazione; con il quarto denunciava vizi sulla valutazione dell’elemento oggettivo e l’omessa risposta alle doglianze d’appello. Con il quinto e il sesto motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e i criteri applicati al riguardo. Con il settimo motivo contestava il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità nella parte in cui investivano la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito; la motivazione della Corte d’appello è stata giudicata congrua, avendo rilevato l’obbligo di trasmettere la documentazione richiesta, la mancata produzione nonostante il decorso di trenta giorni e l’obbligo di conservare la documentazione aziendale per i termini indicati in sentenza, senza che l’imputato avesse giustificato l’inadempimento. Il quinto e il sesto motivo sono stati disattesi: la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità dell’offesa considerando il pregiudizio derivante dall’ostacolo al recupero degli oneri previdenziali e l’onere posto sul lavoratore di provare l’esistenza del rapporto e gli emolumenti, anche in ragione della durata quasi triennale del rapporto. Il settimo motivo è stato disatteso perché il diniego della sospensione condizionale era fondato sulla prognosi negativa desunta da due precedenti condanne, una per delitto e una per contravvenzione, entrambe connesse all’attività d’impresa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, d.lgs. 758/1994
su specifica richiesta dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro era tenuto a trasmettere la documentazione relativa al rapporto di lavoro intercorso tra il 2015 e il 2018 e che il ricorrente, nonostante il decorrere del termine di trenta giorni, non aveva fornito alcuna documentazione, violando le prescrizioni finalizzate alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale.
La condotta contestata consisteva nell’omessa trasmissione, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Ispettorato del lavoro, della documentazione necessaria alle verifiche in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale.
i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi
Il riconoscimento della particolare tenuità richiede una valutazione positiva di tutte le componenti previste; per negarlo è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri.
Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che l'imputato aveva riportato due precedenti condanne, una per delitto e una per contravvenzione, entrambe connesse all'attività d'impresa. Tali precedenti, secondo la Corte, denotano una propensione alla reiterazione delle condotte illecite e impediscono, pertanto, di formulare una prognosi favorevole.
Il testo collega il diniego della sospensione condizionale alla prognosi sfavorevole di futura astensione da nuovi reati, ricavata dai precedenti giudiziari dell’imputato.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte ha applicato la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito, quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua ed esaustiva.
- Ai fini dell’art. 131-bis c.p., i criteri normativi devono concorrere positivamente per riconoscere la particolare tenuità dell’offesa; il diniego può invece fondarsi sulla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
- Nel valutare la particolare tenuità dell’offesa derivante dall’omessa esibizione di documentazione lavoristica, possono rilevare l’ostacolo alle verifiche e al recupero degli oneri previdenziali, nonché le conseguenze che l’inadempimento riversa sul lavoratore quanto alla prova del rapporto e degli emolumenti.
- Il giudizio prognostico richiesto per la sospensione condizionale della pena può fondarsi, in modo esclusivo o prevalente e comunque decisivo, sulla capacità a delinquere desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi.
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