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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31983/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Siena del 2 aprile 2025, resa nell'interesse del condannato ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., quindi in materia di applicazione del vincolo della continuazione tra reati già oggetto di sentenze definitive richiamate nel provvedimento impugnato. L'unico motivo deduceva asserite carenze motivazionali dell'ordinanza e chiedeva, in sostanza, una rivalutazione nel merito della posizione dell'interessato. La Corte rileva però che le censure erano in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal tribunale, senza una critica specifica e puntuale alle ragioni poste a fondamento del provvedimento, e che la prospettazione difensiva si poneva in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in tema di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma richiamata come base per l'applicazione del vincolo della continuazione tra più reati, oggetto della richiesta avanzata nell'interesse del ricorrente.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata quale strumento processuale per ottenere in fase esecutiva l'applicazione della continuazione tra reati già giudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza che decide sull'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi motivazionali non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito della posizione dell'interessato, poiché la cassazione non è sede di rivalutazione del compendio probatorio o degli apprezzamenti già compiuti dal giudice di merito.
  • In materia di continuazione, la censura di legittimità deve misurarsi con l'assetto fattuale accertato e con la giurisprudenza consolidata applicabile; una prospettazione astratta o incompatibile con le risultanze processuali non è idonea a fondare l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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