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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12387/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la simulazione assoluta di un atto di compravendita del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile sito in San Teodoro, stipulato tra la ricorrente e il venditore deceduto. La pronuncia di primo grado era stata resa in favore di alcuni eredi del venditore e di un soggetto cessionario del credito, che avevano agito quali creditori del de cuius. La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo che la domanda di simulazione assoluta non rientrasse nella materia dei diritti reali e quindi non fosse soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; aveva inoltre ritenuto inammissibile la deduzione sull’infondatezza nel merito della simulazione, per tardività del deposito della documentazione relativa alla compensazione del credito. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c., contestando la valutazione di infondatezza nel merito della domanda di simulazione assoluta. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure e ha rilevato che entrambi i motivi erano inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c.: il ricorso non esponeva in modo chiaro e sommario i fatti di causa, rendendo ardua la comprensione dell’origine e dell’oggetto della controversia; inoltre non riportava adeguatamente gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure, sollecitando una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 366 c.p.c., sia sotto il profilo dell’esposizione sommaria dei fatti, sia sotto quello della specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La norma è richiamata come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che la loro formulazione non supera il vaglio di ammissibilità perché non consente un corretto scrutinio di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa e deve essere redatto con chiarezza e sinteticità, in modo da consentire alla Corte di conoscere direttamente dall’atto gli elementi essenziali della controversia.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario riportare e indicare specificamente gli atti e documenti su cui i motivi si fondano; la loro omissione comporta inammissibilità delle censure.

  • art. 345 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità della deduzione sul merito, ma la Corte non esamina il profilo nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    È richiamato come disposizione sulla mediazione obbligatoria; la censura relativa alla sua applicazione non viene scrutinata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È la base dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale, oggetto dell’impugnazione poi dichiarata inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    È evocato per sottolineare che chiarezza e sinteticità del ricorso servono a garantire l’effettiva tutela del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato come parametro del giusto processo, che impone atti chiari e non inutilmente gravosi.

  • art. 6 CEDU

    È citato come parametro convenzionale del giusto processo, in funzione dell’esigenza di comprensibilità dell’atto introduttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla narrazione dei fatti e deve offrire alla Corte una rappresentazione chiara, sintetica e completa della vicenda processuale, senza costringere il giudice di legittimità a ricostruirla aliunde.
  • La violazione dell’art. 366 c.p.c., sia per carenza dell’esposizione sommaria dei fatti sia per mancata specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o dei documenti di merito in assenza di una puntuale trascrizione e localizzazione degli stessi nel ricorso.
  • I requisiti di chiarezza e sinteticità dell’atto di cassazione non rispondono a un formalismo fine a sé stesso, ma sono funzionali alla tutela del diritto di difesa e al buon andamento del processo, evitando oneri processuali superflui.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaProprietà
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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