Sentenza del 26/09/2024 n. 2491 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2015, per il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché afferenti a fatture oggettivamente inesistenti. La contribuente deduceva carenza di motivazione dell'atto, mancato contraddittorio preventivo e sosteneva l'effettività delle prestazioni (contratti di subappalto, ddt che attestano la movimentazione dei beni, visura camerale con attività compatibile, DURC e documentazione paga). L'Agenzia contestava la capacità organizzativa del fornitore (assenza di utenze, mezzi, attrezzature, legale rappresentante inattivo), riteneva i ddt generici e irrilevanti i documenti prodotti, e sosteneva la validità e motivazione dell'avviso e l'inapplicabilità del contraddittorio ex art. 12 co.7 L. 212/2000.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'accertamento non abbia provato l'inesistenza delle prestazioni: l'Amministrazione stessa, nell'avviso rivolto alla società fornitrice, aveva riconosciuto ricavi pari all'ammontare delle fatture rinvenute, non contestandone la veridicità; inoltre risultavano in capo al fornitore significative spese per retribuzioni e contributi, canoni di locazione e acquisti di materiali, tali da dimostrare struttura e personale idonei a svolgere le prestazioni. La contribuente ha inoltre documentato con contratti, ddt e visura camerale l'effettiva esecuzione delle lavorazioni. Per questi motivi la tesi dell'Agenzia è stata respinta e la sentenza di primo grado confermata; l'appellante è condannato al rimborso delle spese del grado pari a Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12 comma 7
art. 12, comma 7 L. 212/2000
L'Amministrazione aveva eccepito l'inapplicabilità o l'irrilevanza del contraddittorio preventivo; il giudice non ha ritenuto necessario basare la decisione su tale disposizione, avendo accolto la prova documentale fornita dalla contribuente che dimostrava l'effettività delle operazioni.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15
Applicata per la liquidazione delle spese del grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese per complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione Finanziaria ha già redatto un avviso di accertamento nei confronti del fornitore riconoscendone ricavi corrispondenti alle fatture, ciò ostacola la contestazione della mera esistenza formale delle fatture medesime nei confronti del committente.
- La documentazione che provi la capacità organizzativa e operativa del fornitore (costi per salari e contributi, canoni di locazione, acquisti di materiale, presenza di personale e locali) è rilevante e può contrastare l'ipotesi di fatture inesistenti.
- Documenti di trasporto (DDT) dettagliati, contratti e visura camerale che testimoniano l'attività svolta hanno valore probatorio significativo per dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
- Violazioni amministrative o contabili del fornitore (omesso deposito del bilancio, mancata presentazione della dichiarazione) non implicano automaticamente l'inesistenza delle prestazioni svolte e non sono, da sole, prova sufficiente di frode.
- L'assenza o i vizi procedurali (es. contraddittorio) possono essere rilevanti, ma se la parte resistente fornisce prova consistente dell'effettività delle operazioni tali carenze procedurali possono risultare assorbite dal merito probatorio.
- In caso di soccombenza dell'amministrazione tributaria, il giudice può condannarla al rimborso delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 546/1992.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 2479 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 680 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 476 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 5769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 25 set 2024Sentenza del 25/09/2024 n. 334 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
- Sentenza · 25 set 2024Sentenza del 25/09/2024 n. 25637 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →