Sentenza del 26/09/2024 n. 2479 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato, tramite ravvedimento operoso, ritenute alla fonte, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2017 contestando che tali versamenti costituissero duplicazione in presenza di un 'risparmio d'imposta' maturato al 30/06/2011 e non correttamente indicato nei Modelli 770 degli anni successivi. La società chiedeva il rimborso per il doppio versamento e sosteneva che l'omessa indicazione del risparmio d'imposta nel 770 non comportasse decadenza dal diritto ad utilizzarlo in compensazione; l'Agenzia negava tale possibilità e sosteneva che l'omessa dichiarazione compromettesse la possibilità di verifica e l'azione accertatrice.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Il giudice ha ritenuto che l'art. 2, comma 71, del d.l. n. 225/2010, norma sostanziale, consente l'utilizzo in compensazione del risparmio d'imposta purché esso sia maturato al 30/06/2011 e non pone come condizione l'indicazione nel modello 770. La mancata esposizione nel modello 770 è stata qualificata come omissione formale già sanata con dichiarazioni integrative e ravvedimento; inoltre è stata richiamata anche la risposta dell'Agenzia n. 648/2021 nella stessa direzione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 71, d.l. n. 225/2010
Norma sostanziale che consente l'utilizzo in compensazione del 'risparmio d'imposta' a condizione che sia maturato al 30/06/2011; la Corte ha interpretato che la norma non subordina tale diritto all'indicazione nel modello dichiarativo (770).
art. 26-quinquies DPR n. 600/1973
Richiamato rispetto alla materia delle ritenute alla fonte e al rimborso per duplicazione di versamento; disciplina le modalità e i presupposti per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di ritenuta.
art. 43 DPR n. 600/1973
Norma sulle verifiche documentali dell'Amministrazione; l'Agenzia aveva obiettato l'impossibilità di verificare il risparmio d'imposta se non indicato nei rendiconti, ma la Corte ha ritenuto che tale limite non possa incidere sul diritto sostanziale riconosciuto dalla norma primaria.
art. 2, comma 8, DPR n. 322/1998
Richiamato dall'Agenzia in appello in relazione a obblighi formali dei modelli dichiarativi (modello 770); la Corte ha ritenuto che le prescrizioni formali non possono aggiungere condizioni di merito non previste dalla legge sostanziale.
art. 2697 c.c.
Norma sul’onere della prova; l'Agenzia invocava difetto di prova, ma il giudice ha ritenuto sufficiente la documentazione e la normativa sostanziale per riconoscere il diritto della società.
Circolare Agenzia Entrate n. 33/E del 2011
Chiarisce che il risparmio d'imposta residuo al 30/06/2011 poteva essere scomputato con le ritenute dovute sui proventi del fondo e fornisce elementi applicativi della disposizione normativa.
Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 2013
Documentazione amministrativa richiamata che ha fornito indicazioni operative sui quadri e sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi, ma che non è stata ritenuta idonea a creare una condizione sostanziale diversa da quella prevista dalla legge.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 648 del 01/10/2021
Parere amministrativo che conferma che il risparmio d'imposta maturato prima del 01/07/2011 può essere utilizzato anche in caso di mancato riporto nei modelli 770 successivi; la Corte l'ha ritenuta coerente con la soluzione adottata.
Istruzioni al Modello 770 (anni successivi al 2011)
Indicazioni operative sulla compilazione del 770: utili ma di natura amministrativa e dunque non idonee a limitare un diritto sostanziale previsto dalla legge primaria.
Massime di principio
- Se una agevolazione o un 'tax asset' è riconosciuto dalla normativa sostanziale (es. maturazione entro una data di riferimento), l'omessa indicazione in un modello amministrativo (es. Mod. 770) non necessariamente estingue il diritto all'utilizzo in compensazione, salvo che la legge primaria non preveda espressamente tale condizione.
- Le istruzioni o circolari dell'Amministrazione finanziaria (e le indicazioni del modello 770) hanno valore interpretativo/operativo ma non possono introdurre condizioni sostanziali non previste dalla legge.
- È opportuno regolarizzare eventuali omissioni mediante dichiarazioni integrative e, se dovuto, ravvedimento operoso per ridurre sanzioni e dimostrare la buona fede e la correttezza dell'operazione; ciò rafforza la posizione del contribuente in sede contenziosa.
- In caso di versamento duplicato o indebito di ritenute, il contribuente può richiedere il rimborso ex art. 26-quinquies DPR 600/1973 e, in caso di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, agire giudizialmente; conservare documentazione che dimostri la sussistenza del 'risparmio d'imposta' è cruciale.
- L'Amministrazione può eccepire limiti di verifica, ma tali limiti non annullano diritti sostanziali già riconosciuti dalla legge; tuttavia il contribuente deve essere in grado di provare la maturazione e il quantum del tax asset.
- Prima di affidarsi esclusivamente a interpretazioni amministrative negative, valutare la possibilità di interpelli o di azioni correttive per ridurre il rischio di contenzioso e per ottenere posizioni più certe.
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