Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES 2005 e la CTP aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché, al momento della costituzione, era stata depositata solo copia dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta e non anche la ricevuta di spedizione, ritenendo tale omissione ostativa sia alla verifica del termine di impugnazione sia alla tempestiva costituzione dell'appellante. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, in caso di notifica del ricorso in appello a mezzo del servizio postale universale, la costituzione va valutata dalla ricezione del plico da parte del destinatario e che il deposito dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente, se contenente l'asseverazione postale della data di spedizione, a surrogare la ricevuta di spedizione. La società resistiva ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se l'avviso di ricevimento depositato consenta di surrogare la ricevuta di spedizione e, soprattutto, se la costituzione dell'appellante sia tempestiva computando il termine dalla ricezione del plico da parte del destinatario. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo comma, n. 3, 3 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando contiene tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione delle ragioni di censura senza rinvio ad atti esterni.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma, in combinato con l'art. 22, comma 1, richiede il deposito della prova della notificazione dell'impugnazione nel processo tributario, ma l'avviso di ricevimento può assumere funzione probatoria equipollente alla ricevuta di spedizione se reca l'asseverazione della data di spedizione da parte dell'ufficio postale.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante che notifichi a mezzo posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4
La violazione delle norme sul deposito della prova di notificazione e sul dies a quo della costituzione integra vizio processuale deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello notificati a mezzo posta, se l'avviso di ricevimento depositato contiene un'asseverazione postale idonea a provarne la tempestiva spedizione.
- La funzione probatoria della ricevuta di spedizione può essere assolta dall'avviso di ricevimento solo quando la data di spedizione sia attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in difetto, la mera indicazione manuale o dattilografica non è sufficiente.
- Per la notifica a mezzo servizio postale universale nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.
- La verifica della sussistenza dei requisiti che consentono all'avviso di ricevimento di surrogare la ricevuta di spedizione e la verifica della tempestività della costituzione in giudizio sono accertamenti demandati al giudice di merito, ove occorra acquisire e valutare il contenuto concreto della cartolina di ritorno.
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