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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35836/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva revocato la detenzione domiciliare concessa al condannato l’8 ottobre 2025. La revoca era fondata sulla reiterazione di condotte violente e minacciose verso vicini di casa, in particolare su un episodio avvenuto nella notte del 14 febbraio 2026, nonché su precedenti violazioni delle prescrizioni: il condannato era stato diffidato il 7 gennaio 2026 dopo un’evasione accertata il 27 dicembre precedente e a seguito di una richiesta di ammonimento dei condomini per i disturbi arrecati. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 47-ter, comma 6, e 51-ter dell’ordinamento penitenziario e dell’art. 111 Cost., oltre a vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse valutato documenti inviati via PEC e nuovamente trasmessi il giorno dell’udienza, relativi a presunte molestie e provocazioni dei vicini e alle denunce presentate dalla famiglia del condannato. Ha sostenuto che tali elementi avrebbero potuto offrire una diversa ricostruzione dei conflitti e incidere sulla valutazione delle denunce e del procedimento di ammonimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione. Ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca, poiché le condotte violente e minacciose reiterate e le violazioni delle prescrizioni dimostravano l’incompatibilità della detenzione domiciliare con il comportamento del condannato e l’inidoneità della misura a proseguire. Le allegazioni sulle provocazioni dei vicini sono state giudicate non decisive: risultavano smentite dalle concordi dichiarazioni raccolte nell’informativa dei carabinieri e, anche se documentate, non avrebbero giustificato le condotte violente accettate dal condannato. La Corte ha inoltre rilevato che la difesa non aveva sollevato eccezioni a verbale né chiesto il rinvio dell’udienza per consentire la valutazione della documentazione, e che il ricorso non si confrontava con il precedente reato di evasione, che già giustificava la valutazione di inidoneità della misura.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 6, l. n. 354/1975

    la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure

    La revoca è legittima quando il Tribunale di sorveglianza accerta che il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni è incompatibile con la prosecuzione della misura, perché questa non è più idonea a perseguirne i fini.

  • art. 51-ter l. n. 354/1975

    Il ricorso deduce violazione dell’art. 47-ter, comma 6, e 51-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 111 Cost.

    La disposizione è indicata tra le norme la cui violazione è stata dedotta dalla difesa, ma la Corte non ne formula una distinta interpretazione.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso deduce violazione dell’art. 47-ter, comma 6, e 51-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 111 Cost. e vizio di motivazione circa la dichiarata sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della misura alternativa, pure in considerazione della completa assenza di valutazione della documentazione prodotta dalla difesa nei termini e nelle modalità di legge.

    La disposizione è richiamata dalla difesa in relazione alla motivazione e alla mancata valutazione della documentazione; la Corte ha respinto la censura ritenendo puntuale la motivazione della revoca e non decisiva la documentazione dedotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare deve essere revocata quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura; la reiterazione di condotte violente e minacciose verso terzi e la violazione delle prescrizioni possono dimostrare tale incompatibilità e l’inidoneità della misura.
  • L’allegazione di provocazioni da parte di terzi non rende di per sé giustificate le condotte violente commesse dal condannato, né esclude l’incompatibilità di queste con la prosecuzione della detenzione domiciliare.
  • La censura relativa alla mancata valutazione di documenti non è decisiva quando il ricorrente non abbia sollevato eccezioni in udienza né chiesto un rinvio per consentirne l’esame e, comunque, gli elementi allegati non siano idonei a superare gli ulteriori comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni posti a fondamento della revoca.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
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