Cassazione Penale, Ordinanza n. 07196/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conformità con il primo giudice, lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto. La difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 624 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta integrasse un mero tentativo e non un furto consumato, anche perché l'azione era stata interrotta tempestivamente, alla presenza della persona offesa, dall'intervento della polizia. Con memoria, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i rilievi difensivi, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e che le doglianze erano in realtà di merito e reiterative di questioni già valutate nei precedenti gradi. È stato ribadito che il furto si consuma quando la cosa sottratta passa, anche per breve tempo, nella autonoma disponibilità dell'agente: nel caso concreto l'imputato aveva conseguito, sia pure per un tempo breve, il possesso della bicicletta sottratta. Non ha inciso, ai fini della configurabilità del tentativo, né la presenza della persona offesa né l'intervento tempestivo della polizia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti del tentativo, poiché l'agente aveva già conseguito la disponibilità autonoma del bene sottratto.
Norma incriminatrice del furto; la Corte ha confermato la qualificazione giuridica della condotta come furto consumato e non tentato.
Implicitamente applicato nella parte in cui è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di furto si considera consumato quando la cosa sottratta sia entrata, anche per un intervallo temporale assai breve, nella piena e autonoma disponibilità dell'agente.
- Ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione nel furto non è निर्णisivo che la sottrazione avvenga alla presenza della persona offesa o che l'agente venga subito bloccato dalla polizia, se già si è verificato l'impossessamento del bene.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera rilettura del fatto o nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, in assenza di reali vizi di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →