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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33347/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito da fabbricati ai fini IRPEF e addizionali per l’anno d’imposta 2008, relativo a un immobile locato a uso commerciale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e annullato integralmente l’atto, valorizzando successivamente un provvedimento di autotutela con cui l’Ufficio aveva ridotto la pretesa tributaria. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell’art. 2-quater del d.l. 564/1994 e dell’art. 2 d.m. 11 febbraio 1997 n. 37, sostenendo che l’autotutela parziale non travolge l’intero avviso e che, nel processo tributario, il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e rideterminare il quantum dovuto, invece di limitarsi all’annullamento integrale; con il secondo lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. La resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e chiede il rigetto.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili il controricorso e la memoria della contribuente per difetto di valida procura speciale in cassazione; accoglie il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che nel processo tributario, quale processo di impugnazione-merito, il giudice che reputi invalido l’atto impositivo per ragioni sostanziali non possa limitarsi ad annullarlo integralmente ma debba pronunciarsi sul merito della pretesa e ricondurla alla corretta misura. Esclude che l’autotutela parziale produca cessazione della materia del contendere o renda impugnabile il nuovo atto come atto ampliativo; rileva inoltre che l’autotutela non esaurisce il potere-dovere del giudice di decidere sul merito. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per la denuncia di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione meramente apparente della sentenza di merito.

  • art. 2-quater d.l. 564/1994

    richiamato insieme al d.m. 37/1997 per delimitare il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2 d.m. 11 febbraio 1997, n. 37

    ritenuto idoneo a legittimare l’annullamento parziale dell’atto impositivo, senza che ciò travolga automaticamente la pretesa residua.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    l’atto di autotutela parziale non è considerato atto autonomamente impugnabile se non ha contenuto ampliativo della pretesa.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    l’autotutela parziale non determina cessazione della materia del contendere se la pretesa rideterminata non coincide con le conclusioni del contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, l’eventuale invalidità sostanziale dell’avviso di accertamento non consente al giudice di arrestarsi all’annullamento dell’atto: il giudice deve sempre esaminare il merito della pretesa e rideterminarla nella corretta misura entro i limiti delle domande di parte.
  • L’esercizio del potere di autotutela con riduzione parziale della pretesa non travolge automaticamente l’originario avviso di accertamento per la parte residua e non impone all’Amministrazione di emettere un nuovo avviso solo perché il giudice debba decidere sul merito.
  • Un provvedimento di autotutela parziale non determina cessazione della materia del contendere quando la nuova quantificazione dell’Ufficio non coincide con le richieste del contribuente nel giudizio pendente.
  • La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferita specificamente al giudizio di legittimità; una procura rilasciata per il primo grado non è idonea a legittimare la sottoscrizione del controricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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