Cassazione Penale, Ordinanza n. 03898/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato, con applicazione della recidiva e trattamento sanzionatorio ritenuto corretto, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione relativa al riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p., sostenendo l'inidoneità della motivazione posta a base dell'aggravante. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo di doglianze già svolte in appello e puntualmente disattese, dunque non specifico e non deducibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
La recidiva era stata ritenuta dalla sentenza impugnata con motivazione ritenuta esaustiva; il motivo di ricorso che ne contestava l'applicazione è stato giudicato generico e non specifico.
La graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità, secondo i criteri legali.
La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di commisurazione indicati dalla norma.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima previsto dalla norma.
art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134
Norma di inserimento dell'art. 344-bis c.p.p. nel sistema processuale.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili motivi generici o meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese in appello, poiché non assolvono la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- La censura sulla motivazione relativa a una circostanza aggravante o alla recidiva è inammissibile se non confronta in modo specifico le rationes decidendi della decisione di merito.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazione dei criteri legali o manifesta illogicità nei limiti consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la costituzione di un valido rapporto processuale e impedisce la declaratoria di improcedibilità per il superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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