Cassazione Penale, Ordinanza n. 03870/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato in concorso, contestato come sottrazione di un portafogli alla persona offesa, con aggravanti della destrezza e dell'aver agito su mezzo di pubblico trasporto. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come tentato e non consumato, perché la condotta era stata osservata dalla polizia giudiziaria prima del compimento definitivo. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., valorizzando il modesto valore del denaro contenuto nel portafogli e la restituzione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa configurabilità del tentativo, chiarendo che la sola osservazione della condotta da parte della polizia giudiziaria non impedisce la consumazione del furto, occorrendo che l'intervento difensivo impedisca all'agente di conseguire l'autonoma disponibilità del bene. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputata, e ha giudicato infondato anche il motivo sull'attenuante del danno di speciale tenuità, osservando che la valutazione va compiuta ex ante e che il valore del portafogli e dei documenti sottratti non era comunque di speciale tenuità. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, ritenuto consumato perché l'agente ha acquisito la disponibilità autonoma della res, sia pure per un tempo limitato.
Aggravante della destrezza, richiamata nella contestazione del furto.
Aggravante dell'aver commesso il fatto su mezzo di pubblico trasporto, richiamata nella contestazione del furto.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità della condotta e della personalità dell'imputata, gravata da precedenti specifici.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata in termini ex ante, sulla base del valore del bene oggetto della sottrazione e non del solo esito restitutorio successivo.
Massime di principio
- Nel furto, la consumazione non è esclusa dalla sola osservazione della condotta da parte della polizia giudiziaria o della persona offesa: occorre che a tale osservazione segua un intervento immediato idoneo a impedire che l'agente consegua anche solo momentaneamente l'autonoma disponibilità del bene.
- Se il bene è sottratto e poi recuperato dopo che l'agente ne ha acquisito la disponibilità, il reato resta consumato e non si versa in ipotesi di tentativo.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando le modalità della condotta e la personalità dell'autore depongano per una maggiore offensività o per una abituale dedizione a reati analoghi.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. nei delitti contro il patrimonio va valutata con criterio prognostico ex ante, considerando il valore del bene che sarebbe stato sottratto e gli ulteriori pregiudizi derivanti dalla condotta, non la sola circostanza che il bene sia stato poi recuperato.
- Nel furto di un portafogli contenente documenti e carte, il danno può eccedere la mera somma di denaro contenuta, dovendosi considerare anche il valore e gli effetti pregiudizievoli connessi ai documenti sottratti.
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