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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03872/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale, con cui erano stati dichiarati responsabili del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui aggravato dall'art. 61, n. 2, c.p.; il secondo imputato era stato inoltre ritenuto responsabile del reato di evasione. Il motivo di ricorso, comune a entrambi, denunciava violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., lamentando sostanzialmente l'inadeguatezza della motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per aggravanti, attenuanti o continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo richiamando gli elementi rilevanti e aveva applicato agli imputati la pena minima per il reato più grave, con aumenti contenuti per l'aggravante e, per uno dei due, per la continuazione. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 2, c.p.

    richiamato come circostanza aggravante contestata nel reato base

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice del delitto contestato agli imputati

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    invocato dai ricorrenti per denunciare vizio di motivazione

  • art. 133 c.p.

    richiamato per contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 132 c.p.

    indicato dalla Corte come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 133 c.p.

    indicato dalla Corte come criterio cui il giudice di merito deve conformare la graduazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il dispositivo implicito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione è congrua e conforme ai criteri legali.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata dia conto in modo adeguato degli elementi considerati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata se la corte territoriale ha applicato la pena base minima per il reato più grave e ha contenuto gli aumenti per aggravanti e continuazione entro limiti modesti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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