Cassazione Penale, Ordinanza n. 03867/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta semplice, contestata in concorso con altro soggetto nella qualità di amministratore di una società, per avere aggravato il dissesto omettendo di richiedere il fallimento della società nonostante una prolungata e conclamata situazione di crisi. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta colpa grave ex art. 217 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse effettuato una valutazione ex post e non avesse correttamente accertato la prevedibilità dell'aggravamento del dissesto. Con il secondo motivo censurava la pena ritenendola eccessiva, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva spiegato che la colpa grave derivava dall'omessa richiesta di fallimento in presenza di una crisi prolungata e tale da rendere prevedibile l'impraticabilità di soluzioni alternative e l'aggravamento del dissesto. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso aveva motivato in modo adeguato richiamando la prossimità della pena al minimo edittale e l'assenza di elementi significativi per concedere le attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall.
La colpa grave nella bancarotta semplice può ravvisarsi nell'omessa richiesta di fallimento dell'impresa in presenza di una crisi prolungata e conclamata, quando sia prevedibile l'aggravamento del dissesto per l'impraticabilità di soluzioni alternative.
Richiamato quale disposizione di collegamento alla fattispecie fallimentare contestata.
Invocato dal ricorrente per censurare la determinazione della pena; la Corte ribadisce che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione adeguata.
Richiamato quale parametro generale cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di bancarotta semplice, la colpa grave può essere desunta dall'omessa richiesta di fallimento quando, alla luce della situazione esistente al momento della decisione, sia prevedibile che l'inattività aggravi il dissesto.
- La valutazione della pena base e delle circostanze attenuanti o aggravanti appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia assente o manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice dà conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili e della congruità della pena rispetto alla gravità del fatto.
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