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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03869/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità penale per bancarotta documentale. La contestazione riguardava la tenuta delle scritture contabili della società in liquidazione, tali da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Con il ricorso veniva dedotta l'asserita scorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; tuttavia la censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione meramente astratta, generica e priva di concreto aggancio alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era indeterminato e non rispettava il requisito di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza impugnata, che aveva confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato fallimentare contestato, è rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 1, L. Fall.

    norma richiamata per fondare la responsabilità dell'amministratore della società fallita in relazione alle irregolarità contabili contestate.

  • art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.

    norma incriminatrice richiamata per la bancarotta documentale, integrata dalla tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; una censura astratta, generica e non ancorata alla motivazione della sentenza impugnata è inidonea e determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, concreto e diretto a confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; enunciazioni astratte o assertive non sono sufficienti.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in formule generiche o in una critica apodittica della decisione, ma deve indicare puntualmente le parti della motivazione censurate e le ragioni dell'errore denunciato.
  • Quando il ricorso non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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