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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03873/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per furto aggravato e la cui responsabilità è stata confermata in appello, propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste. L'unico motivo dedotto contesta la correttezza della motivazione con cui è stata riconosciuta la recidiva. La doglianza mira quindi a censurare la valutazione di merito sulla pericolosità sociale e sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica e apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla recidiva fosse non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva applicato correttamente i criteri giurisprudenziali valorizzando non solo il numero dei precedenti, ma soprattutto l'omogeneità dei fatti, la loro distribuzione in un arco temporale di 24 anni, la persistente dedizione al crimine nonostante l'esecuzione di parte delle pene e l'accesso a benefici penitenziari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere riconosciuta solo quando la motivazione dia conto di elementi indicativi di una accresciuta o persistente pericolosità sociale, non fondandosi sul mero dato quantitativo o sulla gravità astratta dei precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione individualizzata che evidenzi la persistente o accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, non essendo sufficiente il solo numero dei precedenti penali.
  • La valutazione della recidiva può essere sorretta dall'omogeneità tra i precedenti e il fatto oggetto di giudizio, dalla protrazione delle condotte criminose nel tempo e dalla mancata efficacia rieducativa di precedenti esecuzioni della pena o benefici penitenziari.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche o apparenti che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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