Cassazione Penale, Ordinanza n. 03868/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale per sottrazione di acqua dalla rete di distribuzione gestita dalla società AMAP Spa, ritenendo integrato il reato di furto aggravato. Il fatto, descritto in sentenza in modo neutro, consisteva nell'impossessamento di acqua di proprietà della società, utilizzata indebitamente e senza pagamento, mediante allacciamenti abusivi, con aggravanti per violenza sulle cose e per avere ad oggetto un servizio destinato alla pubblica utilità, oltre alla recidiva infraquinquennale. Il ricorso censurava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava quali fossero i rilievi critici rivolti alla motivazione della sentenza impugnata e non consentiva un effettivo controllo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza di appello, che era invece ritenuta esaustiva e logicamente coerente nel fondare l'attribuzione della condotta all'imputato sulla sua presenza al controllo, sull'evidenza degli allacciamenti abusivi e sulla fruizione prolungata del servizio senza corrispettivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la sottrazione dell'acqua come furto.
Aggravanti contestate: violenza sulle cose e fatto commesso su cosa destinata a pubblica utilità.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale; la genericità e l'indeterminatezza determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifico, concreto e autosufficiente: non è sufficiente una critica meramente assertiva o generica della ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione completa e logicamente coerente sull'attribuzione del fatto all'imputato, il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con ciascun passaggio argomentativo decisivo, indicando gli elementi asseritamente illogici o carenti.
- La mancata indicazione degli effettivi passaggi della decisione censurati impedisce alla Corte di esercitare il controllo di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove dovuta.
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