Cassazione Penale, Sentenza n. 28089/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Granato impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (fatti del 26/10/2005) e delle pene accessorie applicate ex art. 216 u.c. legge fallimentare; la Corte di cassazione rileva d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie perché la Corte costituzionale (sent. n. 222/2018) ha dichiarato incostituzionale la formulazione che imponeva automaticamente la durata di dieci anni, sostituendola con una cornice 'fino a dieci anni'; la commisurazione precedente si era basata su norma dichiarata incostituzionale e quindi le pene accessorie sono illegali; tale caducazione ostacola il passaggio in giudicato degli altri profili della condanna e, verificatosi nel frattempo il decorso della prescrizione (26/04/2018), i reati sono estinti.
La decisione
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione. In via preliminare è stata dichiarata l'illegittimità delle pene accessorie irrogate ex art. 216 u.c. legge fall., a seguito della sentenza costituzionale n. 222/2018; poiché tale illegittimità impedisce il definitivo consolidamento della restante pronuncia e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti.
Norme richiamate
art. 216, ultima comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La norma, così formulata, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte che imponeva automaticamente la durata di dieci anni; la Corte costituzionale ha sostituito la cornice dettando un limite 'fino a dieci anni', incidendo sulla legittimità della commisurazione effettuata sulla base della precedente formulazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c. legge fall. nella parte indicata
Ha modificato la cornice edittale rendendo la precedente modalità di irrogazione delle pene accessorie illegittima, con effetto anche sui procedimenti in cui la commisurazione si è basata sulla norma ora dichiarata incostituzionale
Richiamato per l'effetto penale della pronuncia di condanna (in relazione alle pene accessorie applicate ex lege come effetto della condanna)
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Richiamato in relazione alla necessità di elementi che consentano, in modo non contestabile, il proscioglimento nel merito per impedire il passaggio in giudicato; qui l'assenza di tali elementi ha portato ad accertare il decorso della prescrizione
Giurisprudenza di Sezioni Unite citata (es. Sez. U. n. 33040/2015, Jazouli; Sez. U. n. 37107/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240/2014)
Principio consolidato che la sostituzione della cornice edittale da parte della Corte costituzionale rende illegittime le pene accessorie irrogate in base al criterio ora dichiarato incostituzionale, indipendentemente dal fatto che l'entità concretamente applicata rientri nel nuovo parametro
Massime di principio
- Se una pena accessoria è stata irrogata sulla base di una disposizione poi dichiarata incostituzionalmente formulata, il giudice deve rilevarne l'illegittimità d'ufficio: l'illegittimità della norma che ha guidato la commisurazione può compromettere la validità dell'intera pronuncia sotto il profilo della definitività
- La dichiarazione di incostituzionalità che 'sostituisce' la cornice edittale incide anche sui provvedimenti che abbiano operato la commisurazione in base alla formulazione antecedente: non basta che l'entità della pena rientri nel nuovo limite, perché il procedimento di commisurazione è viziato
- Quando l'illegittimità delle pene accessorie impedisce il passaggio in giudicato degli altri capi, occorre verificare attentamente i termini di prescrizione: se la prescrizione è intervenuta nel frattempo, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati
- In casi simili la difesa dovrebbe valutare sia l'impugnazione delle pene accessorie sia il controllo dei termini prescrizionali, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della normativa applicata e la conseguente estinzione per prescrizione se applicabile
- I giudici devono applicare le pronunce costituzionali e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabiliscono che l'illegittimità della norma guida la nullità della commisurazione, quindi è prudente per le parti monitorare le modifiche normative e costituzionali che possono retroagire sul procedimento
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