Cassazione Penale, Ordinanza n. 16983/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. I motivi dedotti erano: 1) violazione di legge per mancata rilevazione dell'abolitio criminis, assumendo che l'abrogazione della fattispecie avrebbe dovuto incidere retroattivamente; 2) vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. avrebbe impedito l'accoglimento della domanda ma non integrato il dolo richiesto; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'abolitio criminis, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'abrogazione della fattispecie relativa alle false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza non produce retroattivamente effetti favorevoli per i fatti commessi fino alla cessazione della disciplina, in ragione della deroga espressa e della sua giustificazione. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul dolo, affermando che l'errore o l'ignoranza sui requisiti per ottenere il beneficio si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per la durata della percezione indebita e l'entità del profitto, oltre che per i precedenti penali e la mancata collaborazione processuale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza
la fattispecie incriminatrice è stata abrogata dal 1 gennaio 2024, ma l'abrogazione non ha effetto retroattivo per i fatti commessi durante la vigenza della disciplina, in ragione della clausola di salvezza delle sanzioni penali.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
ha disposto l'abrogazione della disciplina penale originaria, salvando però l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della normativa.
art. 2, comma secondo, cod. pen.
il principio di retroattività della lex mitior è derogato dalla disciplina speciale richiamata per i fatti relativi al reddito di cittadinanza.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
nuova incriminazione relativa agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, richiamata per giustificare la continuità della tutela penale.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
indica i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza; la loro insussistenza rileva come presupposto della falsità dichiarativa.
l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio, essendo errore su legge penale, non esclude il dolo.
non applicabile nel caso concreto per la protrazione della condotta, l'importo indebitamente percepito, i precedenti dell'imputato e il suo comportamento processuale.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie penale può non avere effetti retroattivi favorevoli quando il legislatore abbia espressamente salvato la punibilità dei fatti commessi durante la vigenza della disciplina, purché la deroga alla lex mitior sia sorretta da una giustificazione non irragionevole.
- Nelle false dichiarazioni per ottenere prestazioni pubbliche, l'errore dell'agente sui requisiti di spettanza del beneficio, quando attiene alla disciplina che integra il precetto penale, si configura come errore su legge penale e non esclude il dolo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando durata della condotta, entità del vantaggio economico indebitamente conseguito, precedenti penali e condotta processuale non collaborativa; la censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze meramente reiterative dei motivi di appello o prive di effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16960/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16962/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16978/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16979/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16980/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16981/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →