Cassazione Penale, Ordinanza n. 14312/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il merito della responsabilità per il reato contestato non viene riformato dalla decisione di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un fatto qualificato come peculato; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, l'erronea configurazione del peculato d'uso. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico, perché si limita a ripetere la censura già svolta senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, che aveva disatteso le doglianze con argomenti giuridici corretti e con motivazione esauriente.
Norme richiamate
La sentenza impugnata afferiva al reato di peculato; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo che contestava la configurabilità del peculato d'uso.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già proposte senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione sulla configurabilità del peculato d'uso deve misurarsi con gli argomenti giuridici e fattuali posti a base della decisione di merito; la mera riproposizione della censura non integra un motivo idoneo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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