Cassazione Penale, Ordinanza n. 13447/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati, indicati come Federico De Silvio e Ferdinando De Silvio, che hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Roma del 20 gennaio 2025. Dalla motivazione emerge che, nei loro confronti, erano stati confermati plurimi addebiti: per Ferdinando De Silvio i capi 50 e 52, con qualificazione giuridica dei fatti non ritenuta compatibile con l'ipotesi attenuata del comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti; per Federico De Silvio i capi 50 e 51, oltre a un capo di usura e alla recidiva. Il ricorso di Federico contestava, in sintesi, l'utilizzabilità delle intercettazioni, deducendo l'inutilizzabilità degli esiti investigativi; contestava poi la sua responsabilità per i capi 50 e 51, la qualificazione giuridica dei fatti sotto il comma 5 dell'art. 73, la responsabilità per i fatti di usura e la ritenuta recidiva. Il ricorso di Ferdinando, per quanto emerge dal testo, riproponeva censure già esaminate e disattese nel merito sulla responsabilità e sulla qualificazione dei fatti, sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti all'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti in sede di legittimità, meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e respinte in appello; quanto al primo motivo di Federico, la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni è stata ritenuta anche generica, per mancata specificazione dell'incidenza probatoria delle risultanze dedotte come inutilizzabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già affrontate e correttamente disattese in appello, prive di specifiche censure di legittimità e, per il primo motivo di Federico De Silvio relativo alle intercettazioni, anche generiche perché non indicavano quale incidenza avessero le risultanze asseritamente inutilizzabili. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. in tema di spese e sanzione processuale conseguente all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama la qualificazione dei fatti e osserva che i giudici di merito non hanno ritenuto i fatti compatibili con l'ipotesi attenuata di lieve entità prevista dal comma 5.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la critica generica o apodittica è inammissibile.
- La deduzione dell'inutilizzabilità di risultati investigativi o intercettazioni richiede l'indicazione concreta della loro incidenza probatoria sulla decisione impugnata; in difetto la censura è generica e inammissibile.
- La qualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazione congrua e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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