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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione della pena relativa al reato satellite dopo l'applicazione della continuazione. Il difensore sostiene che la Corte non avrebbe applicato correttamente il criterio di calcolo invocato (Sez.1, n.20007/2010, "Serafino"): individuare il reato più grave, fissare la pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, applicare l'aumento per continuazione su tale pena base e quindi applicare la diminuente per il rito sul complessivo; inoltre lamenta che la motivazione sull'entità dell'aumento sia illogica, dato che altri coimputati avevano ricevuto un aumento per continuazione molto inferiore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello di Bari si sia attenuta correttamente alla precedente pronuncia di annullamento (sentenza n.29095 del 10/05/2023) e ai principi delle Sezioni Unite ("Cesarano"), avendo motivato adeguatamente le ragioni dell'aumento per i reati di estorsione posti in continuazione, specificando che l'aumento doveva essere limitato alla sola pena detentiva e illustrando le modalità di calcolo. Per tali ragioni il ricorso non è stato accolto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Identificato come il reato più grave ai fini della determinazione della continuazione; la pena ad esso relativa è stata usata come riferimento per l'applicazione della continuazione

  • art. 629, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento ai reati di estorsione riconosciuti con sentenza che sono stati ritenuti reati satellite ai fini della continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinatezza dell'aumento per continuazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'entità dell'aumento secondo i criteri di questa norma

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; la Corte ha applicato il principio secondo cui tale diminuente opera solo nei confronti dei reati giudicati con rito abbreviato

  • Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 ("Serafino")

    "Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione ... comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato."

    Principio invocato dal ricorrente per un diverso modo di calcolo della continuazione tra sentenze pronunciate in distinti giudizi abbreviati; la Corte ha tuttavia ritenuto che, nella fattispecie, la Corte d'appello ha comunque motivato correttamente la determinazione dell'aumento e l'applicazione della diminuente

  • Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 ("Cesarano")

    "L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi ... deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen."

    Principio seguito dalla Corte: la riduzione per il rito abbreviato si applica esclusivamente alle pene relative ai reati giudicati con il rito abbreviato; la Corte d'appello ha operato attenendosi a tale principio

  • Sentenza Cassazione n. 29095 del 10/05/2023

    Pronuncia precedente che aveva annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello e ha indicato i punti che dovevano essere chiariti dall'organo esecutivo; la Corte d'appello ha seguito le indicazioni fornite in quella sentenza

Massime di principio

  • Quando si valuta la continuazione tra reati già definiti in procedimenti distinti, occorre prima individuare il reato più grave sulla base della pena già passata in giudicato
  • La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica soltanto alle pene relative ai reati giudicati con il rito abbreviato, non alle pene dei reati giudicati con rito ordinario
  • L'aumento per continuazione deve essere motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione deve indicare chiaramente come è stato calcolato l'aumento e se la diminuzione per il rito è stata applicata e con quale criterio
  • Se la pena del reato più grave è esclusivamente detentiva, l'aumento per continuazione deve essere limitato alla componente detentiva delle pene satelliti (ovvero agli elementi omogenei delle pene)
  • Le decisioni sulla continuazione e sui relativi calcoli sanzionatori devono essere chiaramente motivate per consentire il controllo di legittimità: in mancanza di motivazione idonea il giudizio di cassazione può annullare con rinvio
  • Ricorsi in cassazione privi di fondatezza procedurale o sostanziale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

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