Cassazione Penale, Sentenza n. 11557/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 81 c.p. per omessa pronunciamento o difetto assoluto di motivazione. La difesa aveva prodotto, con memoria inviata via PEC alla Corte d'appello, copia di una precedente decisione del GIP di Salerno (sentenza n. 67/13, del 28/01/2013, divenuta irrevocabile nel 2013) e chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quella sentenza e i fatti oggetto del presente procedimento. La censura è che la Corte territoriale non ha affrontato la questione relativa al riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della continuazione fondata su una sentenza divenuta irrevocabile nel 2013 non potesse essere introdotta come motivo nuovo in appello proposto nel 2019: l'ammissione di tali nuovi motivi è possibile solo quando la sentenza precedente sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello. In tale ipotesi la questione può rilevare in sede di esecuzione ex art. 671 c.p.p.; nel caso concreto invece la sentenza era già irrevocabile prima della proposizione dell'appello, sicché la richiesta era inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 10/02/2022.
Norme richiamate
La norma è evocata in relazione al vizio di motivazione/omessa pronuncia. La Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei nuovi motivi in appello e l'esigenza che la relativa questione sia proposta nei termini e con i mezzi processuali corretti.
Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione o difetto di motivazione; la Corte non accoglie la censura perché il motivo sostanziale (riconoscimento della continuazione) era inammissibile per ragioni di tempestività e rimedio procedurale.
La Corte richiama che il riconoscimento della continuazione può essere esercitato in sede di esecuzione ai sensi di questa norma quando la pronuncia che si intende collegare diventi irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello; in tal caso opera una diversa devoluzione degli oggetti di impugnazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176
Richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, consentendo la decisione sulla base di conclusioni scritte trasmesse dalle parti.
Richiamato per la conseguenza legale dell'inammissibilità che integra la condanna alle spese processuali e per la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- Una richiesta di riconoscimento della continuazione basata su una sentenza già divenuta irrevocabile prima della proposizione dell'appello non può essere introdotta come "motivo nuovo" in appello; essa va solitamente proposta nei rimedi previsti per la fase di esecuzione (art. 671 c.p.p.) o dove previsto dai termini processuali ordinari.
- Se una pronuncia precedente diventa irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, la parte può fare valere il vincolo della continuazione anche con motivi successivi; in caso contrario la questione è inammissibile se sollevata tardivamente in appello.
- La mancata trattazione di una questione sollevata può costituire motivo di gravame solo se la questione era ammissibile e tempestivamente proposta; l'omessa pronuncia non è rilevante se il motivo stesso è procedimentalmente inammissibile.
- L'inammissibilità per carenze imputabili al ricorrente può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche l'obbligo di rifondere le spese e il pagamento di somme a titolo di ammenda (cassa delle ammende) quando emerge colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- È importante allegare e proporre questioni di coordinamento fra procedimenti (es. continuazione) nei termini e con le forme processuali corrette; se la situazione di fatto o la giurisprudenza su una sentenza precedente varia dopo i termini, valutare l'uso dei rimedi in sede di esecuzione o di revisione procedurale.
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