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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40387/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (sezione per il riesame) del 24/01/2023 che aveva rigettato l'appello proposto da Esposito contro l'ordinanza del GIP (23/03/2022) che aveva respinto la richiesta di revoca o perdita di efficacia della custodia in carcere. In primo grado la misura era stata disposta per reati indicati come: artt. 61 n.7, 81 cpv., 110, 640 (primo e secondo comma), 416bis, ecc. La difesa ha dedotto violazione di legge perché il Tribunale del riesame avrebbe sostituito la motivazione del GIP (anziché integrarla) e avrebbe errato nel richiamare un capo di imputazione non contestato alla Esposito (attribuito a coindagato), oltre a contestare la riconducibilità della condotta a "art. 640 comma 2 n.2". Successivamente la ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso (depositata in data 15/05/2023 dall'avv. Naccari Domenico).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia della ricorrente e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale del riesame era stato ritenuto corretto nel ritenere che, nonostante un errore materiale nella numerazione del comma dell'art. 640, la fattispecie contestata (induzione in errore degli amministratori giudiziari della Tortuga s.r.l. e danno alle amministrazioni giudiziarie) configurava l'ipotesi prevista dal comma 2 n.1 del'art. 640 cod. pen.; la rinuncia ha determinato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso ma non ha esentato la ricorrente dall'obbligo delle spese processuali in mancanza di documentazione specifica e convincente sulla perdita di interesse. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Richiamato come circostanza aggravante collegata alla contestazione penale; non oggetto di specifica disamina nella decisione impugnata

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione per la formulazione dell'eventuale concorso o continuazione nelle condotte; non decisivo ai fini dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la responsabilità per il concorso di persone nel reato; utilizzato a descrivere la fattispecie contestata

  • art. 640 cod. pen. (primo e secondo comma, n.1/n.2)

    La Corte rileva che, nonostante un errore materiale nella richiamata numerazione (indicazione n.2), la sostanza dell'imputazione descrive l'induzione in errore degli amministratori giudiziari (soggetti pubblici), per cui la fattispecie è riconducibile al comma 2 n.1 del'art. 640 (frode ai danni della pubblica amministrazione o di suoi organi), e la correzione materiale è ammissibile nella motivazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione (associazione mafiosa) quale reato contestato nel quadro complessivo; non è stato l'oggetto centrale della pronuncia sulla inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte che rinuncia al ricorso: la mera dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non adeguatamente documentata, non esonera dall'obbligo di pagare le spese

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti da svolgere in cancelleria a seguito della decisione; disposizione procedurale di registrazione/comunicazione dell'esito

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso determina la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione: chi rinuncia non prosegue il giudizio di merito.
  • La rinuncia non garantisce automaticamente l'esenzione dalle spese processuali: il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese se la perdita di interesse non è adeguatamente documentata e motivata.
  • Errori materiali o di numerazione nell'indicazione della norma contestata possono essere corretti o integrati se la motivazione e i fatti indicano chiaramente quale fattispecie è stata contestata e quali sono i soggetti passivi (es. pubblica amministrazione); la correzione è ammessa purché non alteri la sostanza dell'imputazione.
  • Se si contesta che il giudice di merito abbia sostituito la motivazione del giudice di primo grado, la parte deve dimostrare che la motivazione originaria è del tutto inesistente o che è stata riferita a fatti o capi di imputazione estranei alla sua posizione (es. riferiti ad un coindagato), per ottenere la censura efficace.
  • In sede di cassazione il Procuratore Generale può chiedere l'inammissibilità del ricorso; la decisione sull'inammissibilità può essere influenzata da atti processuali intervenuti (es. rinuncia) e dalla documentazione prodotta in ordine all'interesse ad impugnare.

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