Cassazione Penale, Ordinanza n. 15766/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati, fermati a bordo di un trattore con rimorchio privo di elementi identificativi, ritenuti dalla Corte di appello responsabili del reato di ricettazione. Entrambi hanno proposto ricorsi per cassazione sovrapponibili. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e sostenendo che la Corte di merito avrebbe ricostruito i fatti in modo errato. Con il secondo motivo hanno censurato l'eccessività della pena, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché perfettamente sovrapponibili e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua nel valorizzare la mancanza di elementi identificativi del mezzo e l'assenza di giustificazioni sulla provenienza delittuosa del bene, da cui desumere la consapevolezza degli imputati. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, osservando che la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ex artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la Corte di merito aveva determinato la pena base nel minimo edittale e motivato il diniego delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi attenuata è stata ritenuta non concedibile in concreto in ragione delle modalità della condotta, della personalità degli imputati e del valore dei beni ricettati.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.
La graduazione della pena deve essere effettuata tenendo conto dei criteri legali di commisurazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto il profilo della ricostruzione dei fatti o dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
- La consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, come la mancanza di segni identificativi del mezzo e l'assenza di una spiegazione plausibile sulla sua origine.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla motivazione; la quantificazione della sanzione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche e di eventuali ipotesi attenuate è legittimo quando il giudice dia conto di elementi concreti quali le modalità della condotta, la personalità dell'imputato e il valore del bene oggetto del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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