Cassazione Penale, Sentenza n. 16636/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dei ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li aveva condannati per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (illecito connesso agli stupefacenti), deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. con riferimento alla qualificazione della sostanza e alla sua destinazione a uso personale. In sostanza si sosteneva che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale e non all'attività illecita contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità estrinseca e, soprattutto, ha osservato che si trattava di una questione non devoluta nel giudizio di appello, il quale era limitato al trattamento sanzionatorio. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa a Roma il 18 marzo 2022.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma richiamata quale fattispecie di reato per cui i ricorrenti erano stati condannati; la sentenza impugnata ha applicato questa disposizione nella qualificazione del fatto.
codice di procedura penale, art. 129
La censura ha invocato questa norma in tema di destinazione della sostanza a uso personale, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che l'osservazione relativa alla violazione di legge fosse priva di specificità estrinseca e che, inoltre, la materia non fosse devoluta nel limitato giudizio d'appello (dedicato al trattamento sanzionatorio), con conseguente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono avere specificità estrinseca: vanno indicati con chiarezza i punti di fatto e di diritto contestati e le ragioni concrete della doglianza; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Se il gravame in sede di appello è stato limitato a questioni di trattamento sanzionatorio, questioni sostanziali sulla qualificazione del fatto (es. uso personale vs traffico) non sono devolute e non possono essere riproposte in cassazione.
- Le censure sulla qualificazione della sostanza e sulla destinazione a uso personale devono essere sollevate tempestivamente e con specificità nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti il giudizio di legittimità può dichiararle inammissibili per mancata devoluzione.
- Il rischio di inammissibilità comporta anche la condanna alle spese processuali e, se previsto, al pagamento a enti come la Cassa delle Ammende: quindi valutare attentamente l'oggetto dell'impugnazione per evitare oneri finanziari aggiuntivi.
- Per contestare efficacemente la qualificazione tra uso personale e attività illecita, è utile evidenziare elementi probatori specifici (quantità, confezionamento, strumenti di pesatura, modalità di detenzione e contesto) già nella motivazione d'appello.
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