Cassazione Civile, Ordinanza n. 37569/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile, pronunciata su istanza di una banca creditrice. La socia, anche quale liquidatore della società, ha reclamato la sentenza di fallimento sostenendo che la società si trovava in liquidazione e che, quindi, l'accertamento dell'insolvenza doveva essere compiuto applicando il criterio della sufficienza dell'attivo patrimoniale a soddisfare integralmente il passivo. Ha inoltre contestato la valutazione dell'attivo, in particolare il valore attribuito a un immobile alberghiero, l'inclusione nel passivo di debiti bancari e di crediti contestati, e ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme fallimentari e civilistiche sulla valutazione del bilancio e sull'accertamento dell'insolvenza. Nel ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: violazione dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla composizione del debito verso banche; violazione delle norme fallimentari in punto di valutazione dei crediti contestati e di accertamento incidentale e sommario della loro esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di legittimità, richiamando il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza ma non intervenire in cassazione in assenza di espressa previsione. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non coglieva una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti rigettato il reclamo anche, e in via autonoma, sul rilievo che la società si era posta in liquidazione solo dopo la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione, così escludendo l'applicabilità del criterio giurisprudenziale speciale per le società già in liquidazione. Poiché i motivi di ricorso attaccavano solo le ulteriori statuizioni di merito sul valore dell'attivo e sull'entità del passivo, senza censurare specificamente quella autonoma ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della resistente principale e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come norma sui criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali, invocata dalla ricorrente per contestare la stima dell'immobile; la Corte non ne esamina nel merito l'applicazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 2, lett. c), L. fall.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dello stato di insolvenza e del passivo
richiamato come norma sull'accertamento dell'insolvenza, oggetto di censura nel ricorso
indicato nel fatto processuale quale norma sulla presentazione dell'istanza di fallimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché le censure rivolte solo ad alcune di esse non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di cassazione in assenza di una espressa previsione normativa che glielo consenta, pur potendo eventualmente proporre impugnazione ove ne ricorrano i presupposti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione in modo generico il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame, se la censura non attinge la base decisoria effettiva della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve colpire la specifica ratio decidendi posta a fondamento della decisione, altrimenti manca l'interesse a impugnare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →