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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37569/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile, pronunciata su istanza di una banca creditrice. La socia, anche quale liquidatore della società, ha reclamato la sentenza di fallimento sostenendo che la società si trovava in liquidazione e che, quindi, l'accertamento dell'insolvenza doveva essere compiuto applicando il criterio della sufficienza dell'attivo patrimoniale a soddisfare integralmente il passivo. Ha inoltre contestato la valutazione dell'attivo, in particolare il valore attribuito a un immobile alberghiero, l'inclusione nel passivo di debiti bancari e di crediti contestati, e ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme fallimentari e civilistiche sulla valutazione del bilancio e sull'accertamento dell'insolvenza. Nel ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: violazione dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla composizione del debito verso banche; violazione delle norme fallimentari in punto di valutazione dei crediti contestati e di accertamento incidentale e sommario della loro esistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di legittimità, richiamando il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza ma non intervenire in cassazione in assenza di espressa previsione. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non coglieva una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti rigettato il reclamo anche, e in via autonoma, sul rilievo che la società si era posta in liquidazione solo dopo la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione, così escludendo l'applicabilità del criterio giurisprudenziale speciale per le società già in liquidazione. Poiché i motivi di ricorso attaccavano solo le ulteriori statuizioni di merito sul valore dell'attivo e sull'entità del passivo, senza censurare specificamente quella autonoma ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della resistente principale e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2426 c.c.

    viene richiamato come norma sui criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali, invocata dalla ricorrente per contestare la stima dell'immobile; la Corte non ne esamina nel merito l'applicazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 2, lett. c), L. fall.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dello stato di insolvenza e del passivo

  • art. 5 L. fall.

    richiamato come norma sull'accertamento dell'insolvenza, oggetto di censura nel ricorso

  • art. 6 L. fall.

    indicato nel fatto processuale quale norma sulla presentazione dell'istanza di fallimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché le censure rivolte solo ad alcune di esse non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di cassazione in assenza di una espressa previsione normativa che glielo consenta, pur potendo eventualmente proporre impugnazione ove ne ricorrano i presupposti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione in modo generico il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame, se la censura non attinge la base decisoria effettiva della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve colpire la specifica ratio decidendi posta a fondamento della decisione, altrimenti manca l'interesse a impugnare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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