Cassazione Penale, Sentenza n. 6420/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP del Tribunale di Ivrea non convalidò l'arresto ritenendo inesistente la flagranza o la c.d. "quasi flagranza", perché non era stato rinvenuto sul soggetto alcun oggetto o traccia che lo collegasse direttamente al reato. Il P.M. ha impugnato tale ordinanza deducendo errore di diritto per inosservanza o errata applicazione dell'art. 381 c.p.p. in relazione agli artt. 56, 624, 625 n.2 c.p., sostenendo che gli elementi raccolti (effrazione dei vetri, oggetti sparsi nei locali con materiale informatico, attivazione dell'allarme e ritrovamento dell'imputato nascosto sotto un pianoforte) denotano una situazione di "quasi flagranza" idonea a legittimare l'arresto e che la giustificazione fornita dall'IPPOLITO era implausibile e priva di riscontri concreti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la "quasi flagranza" richiede l'immediata percezione di tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Nel caso concreto la presenza di plurimi elementi (effrazione dei vetri, oggetti sparsi nei locali contenenti materiale informatico, allarme scattato e soggetto trovato nascosto nel sito) è stata ritenuta idonea a caratterizzare la "quasi flagranza" e a smentire la ricostruzione difensiva. Pertanto l'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio perché la questione attiene a fase perentoria e alla valutazione dell'operato della polizia giudiziaria; la Corte ha concluso che l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Norme richiamate
Richiamato nel provvedimento come riferimento alla nozione di "quasi flagranza": la norma è interpretata (per come applicata dalla Corte) nel senso che la "sorpresa" dell'indiziato deve avvenire con cose o tracce la cui immediata percezione e collegamento con l'indiziato risultino inequivocabili
Contestata dal ricorrente la sua errata applicazione dal GIP; la Corte rileva che l'erronea valutazione sulla sussistenza della "quasi flagranza" ha comportato un vizio nella convalida dell'arresto
Richiamato nel contesto dell'ipotesi di reato in concorso; la Corte considera gli elementi fattuali idonei a far rientrare i comportamenti nell'ambito dei reati contestati
Norma relativa al reato di furto; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero coerenti con atti diretti alla commissione del furto
Richiamata come circostanza aggravante o fattispecie connessa al furto; interpretazione della Corte: gli indizi materiali (effrazione, stato dei locali, nascondiglio dell'indiziato) sono compatibili con le ipotesi aggravate richiamate
Massime di principio
- La "quasi flagranza" richiede l'immediata percezione di tracce del reato e un collegamento inequivocabile tra tali tracce e la persona sorpresa; non basta la sola presenza dell'individuo sulla scena.
- Fatti obiettivi e concomitanti (effrazione, oggetti sparsi, allarme scattato, individuo trovato nascosto sul luogo) possono costituire sufficienti indizi per configurare la "quasi flagranza" e legittimare l'arresto anche se non vi è percezione diretta del reato.
- Una giustificazione fornita dall'indiziato che risulti "implausibile" alla luce degli elementi materiali non è sufficiente a escludere la sussistenza della "quasi flagranza".
- Il GIP deve valutare le evidenze oggettive nel loro complesso; una valutazione errata su questo punto può essere cassata dalla Corte di legittimità.
- La Corte può annullare senza rinvio le decisioni che riguardano fasi procedurali perentorie e che attengono esclusivamente alla valutazione dell'operato della polizia giudiziaria, quando il rinvio sarebbe meramente formale e privo di effetti pratici.
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