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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03961/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata per carenza assoluta di motivazione e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa composizione. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria (patteggiamento) inflitte a Lo Surdo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore dell'imputato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che la misura di sicurezza della libertà vigilata (tre anni), applicata a pena espiata ex art. 417 c.p., è stata disposta nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. senza che la misura fosse oggetto dell'accordo tra le parti e senza che il giudice abbia fornito una motivazione sufficiente in ordine ai presupposti della misura, in particolare senza un espresso scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato e senza richiamare gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

    Consente l'applicazione della pena concordata, ma non esonera il giudice dall'obbligo di valutare e motivare separatamente l'eventuale applicazione di misure di sicurezza non comprese nell'accordo.

  • art. 417 c.p. (misure di sicurezza della libertà vigilata)

    Prevede l'applicazione della libertà vigilata; la Corte richiede che la sua imposizione sia preceduta da un espresso e concreto accertamento della pericolosità sociale del condannato.

  • art. 133 c.p. (circostanze e criteri per la valutazione della pericolosità / pena)

    Fornisce gli elementi che il giudice deve valutare globalmente per accertare l'effettiva pericolosità sociale del soggetto; non è ammissibile il ricorso a presunzioni giuridiche.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivo di ricorso per cassazione: vizio di motivazione)

    Consente la censura in cassazione per mancanza o insufficienza della motivazione, anche rispetto all'applicazione delle misure di sicurezza.

  • art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p. (effetto dell'annullamento parziale e rinvio)

    Regola l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sulla parte annullata.

  • art. 624, comma 2 c.p.p. (irrevocabilità del patteggiamento)

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità e della pena principale e accessoria, anche se la sentenza è annullata limitatamente ad una misura di sicurezza.

  • art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 (modifica relativa alla libertà vigilata)

    Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata citata dalla Corte, la modifica impone che la libertà vigilata sia applicata solo dopo un positivo esame concreto della pericolosità sociale, senza ricorrere a presunzioni.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin) e pronunce successive (es. Sez.1 n. 2875/2023 Chianese; Sez.2 n. 18866/2024 Romaniello)

    Costituiscono principi consolidati secondo cui, anche nel giudizio di patteggiamento, il giudice deve verificare e motivare la sussistenza dei presupposti delle misure di sicurezza applicate ove non risultino comprese nell'accordo.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudice può applicare la pena concordata ma non può imporre una misura di sicurezza non prevista nell'accordo senza un espresso e adeguato giudizio motivato sui relativi presupposti.
  • L'applicazione della libertà vigilata (art. 417 c.p.) richiede un accertamento concreto e positivo della pericolosità sociale del condannato valutando gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; non sono ammesse presunzioni giuridiche per fondare la misura.
  • La carenza assoluta di motivazione sulla misura di sicurezza integra motivo di cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) e comporta l'annullamento limitato alla misura stessa con rinvio per nuovo giudizio.
  • L'annullamento parziale della sentenza non incide sull'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità e della pena principale e accessoria derivante dal patteggiamento (art. 624, comma 2 c.p.p.).
  • Per la difesa, è opportuno contestare immediatamente in sede di merito l'applicazione di misure non comprese nell'accordo e richiedere che il giudice espliciti il giudizio di pericolosità e i relativi elementi fattuali.
  • Per il giudice e l'accusa, se si ritiene di chiedere o proporre misure di sicurezza in sede di patteggiamento, è consigliabile inserire esplicitamente tali misure nell'accordo o comunque motivare compiutamente la loro necessità in sentenza.

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