Cassazione Penale, Ordinanza n. 24259/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al G.u.p. di Torino, all'imputato era stata applicata la pena concordata di due anni di reclusione ed euro 600 di multa per i reati contestati. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza deducendo in un unico motivo che il giudice di merito non avrebbe valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pur avendone l'obbligo. La censura non specificava, però, quali ragioni concrete avrebbero imposto l'immediato proscioglimento o l'assoluzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il motivo dedotto non rientrava in tali casi e, inoltre, era generico perché privo di specifiche allegazioni idonee a sostenere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza resa in data 20 febbraio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen.
Si tratta della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale opera il regime speciale delle impugnazioni.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
I motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e non possono estendersi a doglianze diverse.
invoca l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento è inammissibile se non accompagnata dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero imposto il proscioglimento immediato.
condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
La somma in favore della Cassa delle ammende può essere posta a carico del ricorrente quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n 1), 605, 61, n. 2), 493-ter e 640 cod. pen.
Norma sul concorso di persone richiamata nella contestazione originaria.
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n 1)
Norma incriminatrice della rapina aggravata richiamata nella contestazione originaria.
reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n 1), 605
Norma incriminatrice del sequestro di persona richiamata nella contestazione originaria.
reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n 1), 605, 61, n. 2)
Aggravante comune richiamata nella contestazione originaria.
reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n 1), 605, 61, n. 2), 493-ter e 640 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata nella contestazione originaria.
reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n 1), 605, 61, n. 2), 493-ter e 640 cod. pen.
Norma incriminatrice della truffa richiamata nella contestazione originaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura con cui si deduca la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se formulata in modo generico, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto che avrebbero imposto al giudice l'immediato proscioglimento.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non è sufficiente invocare in astratto l'art. 129 c.p.p., ma occorre allegare in modo puntuale la ricorrenza di una causa di proscioglimento evidente e non controvertibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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