Cassazione Penale, Sentenza n. 35891/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 21/03/2022 volto a sequestrare documentazione e dispositivi informatici (computer, telefoni, hard disk, pen drive ecc.) relativi al presunto tentativo di finanziare con soldi pubblici la Pro Loco Città di Cagliari riconducibile a De Giorgi Valerio. Il ricorrente deduce violazione di legge per mancata uniformità del tribunale ai principi di proporzione e pertinenza indicati nella sentenza rescindente; denuncia la mancata restituzione dei dispositivi dopo copia forense; censura l'assenza di criteri di selezione/cerntia dei dati rilevanti e la natura esplorativa del sequestro per mancata interlocuzione e contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Cagliari abbia adeguatamente motivato la pertinenzialita e la proporzionalita del sequestro richiamando l'oggetto specifico indicato nel decreto (contratti, mail, messaggi, chat, accordi privati e dispositivi contenenti tali dati) e la finalita della copia forense limitata a quei contenuti e al tempo strettamente necessario. La Corte ha escluso che le difese possano, in questa sede, trasformare contestazioni sulle modalita esecutive in motivo idoneo a nullificare il decreto, ricordando che eventuali eccessi esecutivi vanno impugnati mediante istanza di restituzione o opposizione ex art. 263 c.p.p.. Ha inoltre affermato che l'estrazione dei dati non costituisce accertamento tecnico irripetibile e che la mancata interlocuzione sulle modalita acquisitive non rende automaticamente inutilizzabili i dati, che devono invece essere valutati concretamente quanto a eventuali alterazioni. Condanna il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56 e 640, secondo comma, n. 1
Le condotte contestate (tentativo e truffa aggravata) sono state individuate come reato di riferimento a cui il materiale sequestrato deve essere pertinente; il decreto indicava gli elementi probatori utili a ricostruire la partecipazione e l'interessamento degli indagati.
La Corte sottolinea che eventuali eccessi nella fase esecutiva del sequestro (sequestri compiuti in quantita o modalita eccedenti il decreto) devono essere rimessi al rimedio dell'istanza di restituzione o opposizione ex art. 263 c.p.p., non impugnati in questa sede di legittimità.
Il ricorrente aveva richiamato la violazione di legge ex art. 360 c.p.p.; la Corte ha ritenuto le censure assorbite o infondate rispetto ai criteri di proporzione e pertinenza e alle questioni esecutive non rilevabili in sede di legittimità.
La legge ha imposto modalita acquisitive idonee a garantire la conformita dei dati informatici agli originali; la Corte rileva tuttavia che la mancata adozione preventiva di tali modalita o la mancata interlocuzione non comportano automaticamente inutilizzabilita dei risultati: occorre valutare concretamente eventuali alterazioni.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Un sequestro probatorio di dispositivi elettronici è ammissibile ma deve indicare con sufficiente precisione l'oggetto materiale e i tipi di dati pertinenti al reato (es. contratti, mail, chat) per rispettare il principio di pertinenza.
- Il principio di proporzionalità richiede che il sequestro sia circoscritto nelle finalità e nel tempo: la copia forense può essere disposta solo per estrarre i dati utili e i dispositivi vanno restituiti una volta completata la selezione probatoria.
- Contestazioni sulle modalita esecutive del sequestro (sequestro in eccesso o operazioni esplorative) devono essere impugnate con l'istanza di restituzione/opposizione prevista dall'art. 263 c.p.p., non sono automaticamente decisive in sede di legittimità sul decreto medesimo.
- L'estrazione e l'acquisizione dei dati informatici non sono considerate accertamento tecnico irripetibile; la mancata previa interlocuzione sulle modalita di acquisizione non invalida di per sé i dati, ma la loro attendibilita va valutata concretamente in relazione a eventuali alterazioni.
- Per ridurre il rischio di censure, il decreto di sequestro dovrebbe dettagliare criteri oggettivi di selezione dei dati rilevanti e prevedere limiti temporali e procedurali per la conservazione dei dispositivi e delle copie forensi.
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