Cassazione Penale, Ordinanza n. 25303/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che li aveva ritenuti responsabili del reato di estorsione. Con il primo motivo hanno chiesto la riqualificazione del fatto da estorsione consumata a tentativo punibile ex artt. 56 e 629 c.p., deducendo che la condotta non avrebbe integrato il delitto consumato. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avrebbe fondato l'affermazione di colpevolezza sulla querela del 21/03/2013 acquisita in dibattimento, contestando l'attendibilità della persona offesa anche in ragione di asserita demenza senile. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva doglianze già dedotte in appello e disattese, quindi non scrutinabili in sede di legittimità; il secondo era volto a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in cassazione, e comunque manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la linearità, la precisione e i riscontri esterni delle dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle censure già esaminate in appello. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché mirava a una diversa lettura del compendio probatorio. Ha inoltre affermato che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché sia motivatamente vagliata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, con un controllo più rigoroso rispetto a quello riservato ai testimoni comuni; nel caso concreto tali requisiti erano stati ritenuti sussistenti.
Norme richiamate
richiamato solo ai fini della chiesta riqualificazione del fatto in tentativo punibile di estorsione.
richiamato per il reato di estorsione contestato e per la prospettata riqualificazione in tentativo.
la Corte afferma che la regola di valutazione ivi prevista non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate, fondare da sole la responsabilità penale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in forma sostanzialmente identica censure già devolute e disattese in appello, quando il ricorso si limiti a reiterare le medesime doglianze senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, diversa da quella compiuta dal giudice di merito, poiché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se la motivazione è логica e non manifestamente illogica.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice verifichi con motivazione la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto.
- La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa richiede un controllo più penetrante e rigoroso rispetto a quello applicabile alle dichiarazioni del testimone comune.
- La contestazione dell'attendibilità della persona offesa non è decisiva se il giudice di merito ha già motivatamente valorizzato la coerenza del racconto e i suoi riscontri esterni, e se la dedotta infermità o incapacità non risulta provata.
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